REGOLAMENTO 653/2014

EID nei bovini: non è obbligatoria ma è più competitiva

Europa
EID nei bovini: non è obbligatoria ma è più competitiva
L'Europa propende per l'identificazione elettronica (EID) dei bovini, un sistema che è giù stato introdotto nell'Unione per altre specie animali, come nel caso del sistema obbligatorio utilizzato per gli ovini e i caprini. Il Regolamento 653/2014 approdato alla GUCE, la Commissione intende "contribuire ad alcuni obiettivi chiave delle principali strategie dell'Unione, compresa la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, migliorando la crescita economica, la coesione e la competitività". Alcuni paesi terzi, infatti, hanno già stabilito norme che permettono di utilizzare tecnologie avanzate di identificazione
elettronica. L'identificazione per frequenza radio si è sviluppata a tal punto da poter essere già applicata in pratica, pertanto il passaggio all'EID dei bovini nell'Unione è altamente auspicabile in quanto, oltre ad altri vantaggi, contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.

Transizione di cinque anni- Alla luce degli sviluppi tecnologici per quanto riguarda i nuovi tipi di identificatori elettronici, è opportuno ampliare l'ambito dei mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 per consentirne l'uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione. Poiché l'introduzione delle relative disposizioni comporta notevoli investimenti, occorre prevedere un periodo di transizione di cinque anni per concedere agli Stati membri il tempo necessario a prepararsi. Durante tale periodo di transizione, i marchi auricolari convenzionali continueranno a rappresentare l'unico mezzo ufficiale di identificazione dei bovini.
Dal 18 luglio 2019:
- gli Stati membri garantiscono che siano ultimate le infrastrutture necessarie per provvedere all'identificazione degli animali sulla base di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione, conformemente al regolamento;
- gli Stati membri possono introdurre disposizioni nazionali per rendere obbligatorio l'uso di un identificatore elettronico come uno dei due mezzi di identificazione;

Volontarietà
- Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno che, allorquando l'EID diventerà un mezzo ufficiale di identificazione, l'uso di quest'ultimo da parte dei detentori sia volontario. Nell'ambito di tale regime volontario, opterebbero per l'EID i detentori che possono trarne vantaggi economici, mentre dovrebbe essere possibile per gli altri detentori continuare a identificare i loro animali mediante due marchi auricolari convenzionali.

Gli Stati membri- Nell'Unione ci sono sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso l'impatto sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano appropriato. Nell'ambito dei movimenti commerciali di animali intra-Unione, l'obbligo di identificazione elettronica dei bovini dovrebbe incombere allo Stato membro che ha reso obbligatorio l'uso dell'EID nel suo territorio. Ciò non dovrebbe comportare per tale Stato membro l'obbligo di identificare nuovamente gli animali che sono già stati sottoposti a identificazione elettronica nello Stato membro di spedizione.

Semplificazioni e risparmi- Il regolamento è coerente con la strategia per la salute degli animali nell'Unione europea "Prevenire è meglio che curare". Con tale strategia la Commissione  propone di prendere in considerazione l' EID dei bovini come possibile miglioramento dell'attuale sistema dell'Unione di identificazione e registrazione inteso a semplificare gli obblighi di informazione (quali registri delle aziende e passaporti per gli animali) e suggerisce di mettere in atto uno scambio elettronico dei passaporti dei bovini. Tale scambio comporterebbe l'introduzione dell'EID con l'inserimento dei dati in tempo reale e potrebbe consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle altre parti interessate notevoli risparmi in termini di costi e impegno, riducendo il carico di lavoro necessario per trasferire i dati dei passaporti degli animali nelle banche dati informatizzate.
L'uso di sistemi di identificazione elettronica «EID» dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla banca dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema di tracciabilità. L'uso dei sistemi EID rafforzerebbe altresì la gestione di taluni pagamenti diretti per gli agricoltori.

BOVEX- E' il progetto pilota per lo scambio di passaporti bovini fra gli Stati membri, è stato creato dalla Commissione con l'obiettivo di agevolare lo scambio di dati fra gli Stati membri, assicurando nel contempo la tracciabilità degli animali durante i loro movimenti intra-Unione. Una volta che lo scambio di dati tra le banche dati informatizzate nazionali sia diventato pienamente operativo, l'obbligo di rilasciare i passaporti per gli animali in formato cartaceo dovrebbe cessare di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e degli operatori economici.

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Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine.

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