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TRACCIABILITA

Identificazione elettronica dei bovini al voto del Parlamento UE

Identificazione elettronica dei bovini al voto del Parlamento UE
Approda oggi alla plenaria di Strasburgo la proposta di identificazione elettronica dei bovini. Volontaria ma con facoltà d'obbligo.

Dopo la posizione definita in prima lettura (con emendamenti), il Parlamento Europeo voterà in plenaria la proposta di identificazione elettronica dei bovini (EID) della Commissione Europea.
Il provvedimento (Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine) è all'ordine del giorno di oggi, giovedì ci saranno le dichiarazioni di voto.

La proposta autorizzerà per la prima volta l'introduzione, su base non obbligatoria, dell'identificazione elettronica dei bovini, già utilizzata in numerosi stati membri da parte di operatori privati.
L'applicazione su più vasta scala intende rafforzare e rendere più preciso il sistema attuale di tracciabilità dei bovini e delle derrate alimentari, semplificando le procedure attualmente in vigore. L'identificazione elettronica, inoltre, ridurrà gli oneri amministrativi che sono imposti agli allevatori. Pur prevedendo l'introduzione facoltativa dell'identificazione, la proposta autorizza gli stati membri a renderla obbligatoria sul proprio territorio. Vengono introdotti inoltre dei cambiamenti in materia di etichettatura: le disposizioni in vigore sull'etichettatura facoltativa della carne bovina vengono soppresse, con il principale obiettivo di ridurre vincoli amministrativi inutili.

La relatrice Sophie Auconie propone una risoluzione legislativa del Parlamento Europeo che interviene sui tre punti principali della proposta della Commissione

1. Identificazione elettronica - L'identificazione elettronica dei bovini consente di ottenere dati più affidabili e quindi rafforza il sistema di tracciabilità e la sicurezza alimentare. Inoltre essa consente di accelerare la registrazione dei bovini, automatizzare talune operazioni e assicurare una gestione più efficace delle mandrie. Occorre pertanto favorire lo sviluppo di questa tecnologia emergente. Risulta necessario un adeguamento dell'attuale legislazione, segnatamente per riconoscere l'identificazione elettronica come mezzo ufficiale di identificazione dei bovini. Nel contempo è indispensabile provvedere all'armonizzazione delle norme tecniche al fine di evitare un'eventuale evoluzione anarchica del metodo di identificazione e l'assenza di interoperabilità tra i dispositivi nazionali.

Tuttavia, data la grande diversità della situazione degli allevamenti bovini europei, l'identificazione elettronica deve restare facoltativa per gli allevatori, a meno che lo Stato membro interessato non decida di renderla obbligatoria nel proprio territorio. Il relatore sostiene pienamente tale approccio, volto a incoraggiare gli allevatori a scegliere detta tecnologia, evitando di imporla in modo tassativo. Le grandi aziende e talune filiere di allevamento vedranno più opportunità di applicazione dell'identificazione elettronica, per cui risulta opportuno lasciare loro la facoltà di optare più rapidamente delle altre a favore del nuovo metodo. Di fatto, con il presente regolamento, estendendo il mercato dei dispositivi elettronici, il relatore si attende un calo dei prezzi e una diffusione a termine del metodo di identificazione, a seconda degli sviluppi in atto nel mondo.

Andando oltre le proposte della Commissione, il relatore chiede che le informazioni degli operatori del sistema di identificazione e registrazione degli animali siano, da un lato, " senza costi per il destinatario" al fine di tutelare i piccoli agricoltori e gli altri operatori del sistema di identificazione e, dall'altro, vengano aggiornate "quando risulti necessario" onde tenere in conto gli adattamenti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e degli atti delegati e di esecuzione che saranno adottati in virtù del presente regolamento. Inoltre, allo scopo di non ostacolare gli scambi commerciali nel mercato interno, si ritiene necessario che la Commissione informi gli Stati membri in merito ai dispositivi accettati nel territorio degli Stati membri che hanno scelto l'identificazione elettronica obbligatoria.

2. Semplificazione dell'etichettatura -  Il relatore accoglie con favore l'intenzione della Commissione di semplificare l'etichettatura delle carni bovine sopprimendo le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa, in quanto esse rappresentano di fatto un onere amministrativo notevole non bilanciato da vantaggi di sufficiente rilevanza. Il relatore ritiene tuttavia che gli aspetti legati all'etichettatura delle carni bovine siano coperti della legislazione orizzontale e quindi non dovrebbero formare oggetto di un'attribuzione di competenze alla Commissione. Il legislatore deve assumere pienamente il proprio ruolo di autore della legislazione.

3. Aggiornamento delle competenze assegnate alla Commissione - Il relatore concorda con l'assegnazione alla Commissione del potere di adottare taluni atti delegati e di esecuzione. Ricorda tuttavia che la delega di poteri può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che i legislatori devono essere tenuti perfettamente al corrente della preparazione di atti basati sul regolamento (CE) n. 1760/2000. Chiede infine alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione e, se del caso, appropriate proposte concernenti l'attuazione della presente regolamentazione e gli sviluppi necessari al fine di conseguire o mantenere un livello ottimale di sicurezza alimentare.