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TESTO IN GUCE

Nuova Direttiva Qualifiche in vigore dal 18 gennaio

Nuova Direttiva Qualifiche in vigore dal 18 gennaio
Pubblicata la Direttiva 2013/55/UE che riforma il riconoscimento delle qualifiche professionali. L'Italia avrà due anni di tempo per il recepimento. La direttiva 55/2013  entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE e gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio.

Due anni di tempo per il recepimento - Gli Stati membri avranno a disposizione due anni di tempo per il recepimento, a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva.
Il Governo italiano dovrà, pertanto, procedere al recepimento e alla piena applicazione della nuova normativa al fine di ridurre nel più breve tempo possibile gli ostacoli per la libera circolazione dei lavoratori.  Durante tutto il percorso di revisione gli Stati membri sono stati impegnati in un serrato confronto alla ricerca degli strumenti più idonei che consentissero di rendere il mercato del lavoro europeo sempre più integrato ed accessibile. Questo ha portato all'introduzione, nel nuovo testo di alcuni importanti elementi di novità quali, ad esempio, la tessera professionale europea, nonché il processo di trasparenza e valutazione reciproca.

Tessera europea - La tessera professionale europea (EPC) si presenta quale strumento volto a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri. Questi obiettivi verranno realizzati mediante un maggior coinvolgimento delle autorità competenti dello Stato membro di origine e l'utilizzo di procedure elettroniche. L'EPC è uno strumento volontario a disposizione dei professionisti che manifestano l'interesse ad avvalersi dei vantaggi che la tessera comporta, avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento.

Ulteriori provvedimenti- L'introduzione dell'EPC richiede tuttavia l'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione che individui le professioni che potranno beneficiare di tale strumento. L'individuazione, in particolare, è subordinata alle seguenti rigorose condizioni (articolo 4 bis, paragrafo 7):
-esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;
-esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;
-la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.
L'EPC dovrebbe essere a disposizione delle professioni individuate dalla Commissione a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva, probabilmente all'inizio del 2016. A tal fine, la preparazione dell'atto di esecuzione che introduce l'EPC dovrebbe concludersi entro la fine del 2014, onde poter portare a termine lo sviluppo tecnico, la sperimentazione e la formazione prima della scadenza del termine di recepimento. In funzione del numero di professioni interessate, l'EPC potrebbe essere introdotta in più fasi.

Regole e trasparenza- Il nuovo articolo 59 della Direttiva, prevede il "processo di trasparenza" in base al quale ogni Stato membro dovrà rivedere tutta la propria regolamentazione sulle professioni soprattutto al fine di verificare se la presenza di requisiti richiesti per l'accesso e/o l'esercizio di una determinata professione siano direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, proporzionati e giustificati da un motivo imperativo di interesse generale. Tale esercizio si svilupperà secondo una metodologia proposta dalla Commissione UE, attraverso una serie di azioni che vedranno, comunque, il coinvolgimento degli Stati membri. Questi, infatti, dovranno provvedere all'aggiornamento, già in corso, del data base sulle professioni regolamentate, anche attraverso il coordinamento con le Autorità competenti, nonchè procedere alla raccolta di tutta la normativa esistente su ogni professione regolamentata e allo screening della stessa per valutare dei requisiti stessi, laddove presenti, in relazione ai profili sopra richiamati.

Riforma europea e nazionale- Queste attività saranno seguite da una serie di incontri fra gli Stati membri per lo scambio di informazioni circa i risultati dei vari screening, la valutazione reciproca e lo scambio di best practices. Al termine della valutazione gli Stati membri dovranno procedere alla presentazione di un Piano di riforma nazionale delle professioni, con eventuale collegamento anche con il PNR (Programma Nazionale di Riforma). Le modifiche introdotte dalla direttiva, quindi, contribuiranno ad una rivisitazione notevole del mondo delle professioni, garantendo al contempo strumenti più adeguati e in linea con le trasformazioni digitali in corso e favorendo una spinta ad maggiore modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. (fonte)



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