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VIOLATA NORMA UE?

Sottoprodotti di origine animale per produrre biocarburanti

Sottoprodotti di origine animale per produrre biocarburanti
Il commissario Borg ha risposto all'interrogazione dell'Eurodeputato Zanoni sulla compatibilità delle norme nazionali con il diritto UE.
Sussiste una possibile violazione dei regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 per l'utilizzo a fini di produzione di «biocarburanti» dei sottoprodotti animali «di categoria 1»?

Nel mirino dell'Europarlamentare Andrea Zanoni è finito il decreto legislativo italiano n. 28, del 3 marzo 2011, che  prevede forme di incentivazione per la produzione di «biocarburanti» a partire, tra gli altri, anche da prodotti (grassi) derivati da sottoprodotti animali di «categoria 1». Sostiene l'interrogante che "le condizioni ivi previste per ottenere gli incentivi consistono nel rispetto della disciplina UE su questi materiali e nella qualifica degli stessi quali sottoprodotti "non rifiuti". Tale qualifica escluderebbe in realtà questi sottoprodotti animali dall'applicazione della normativa comunitaria"  e dalle procedure autorizzative stabilite per il loro utilizzo energetico.

Argomentando la tesi, l'interrogante ha quindi chiesto al Commissario europeo alla salute, Tonio Borg, se sia conoscenza dell'introduzione di tale norma o comunque non ritenga opportuno chiedere chiarimenti al
Ministero della salute della Repubblica italiana. Zanoni ha chiesto anche se la norma italiana sia in contrasto con quella comunitaria, in particolare con i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.

Il Commissario Borg ha in primo luoogo risposto che "spetta alle autorità competenti italiane decidere se il materiale in questione è da ritenersi un rifiuto o un non rifiuto, a seconda delle circostanze di fatto e della legislazione applicabile". Pertanto, la Commissione "non prevede di contattare il ministero della Salute italiano per chiarimenti".
In secondo luogo: "il decreto legislativo italiano n. 29 del 3 marzo 2011 non è in contrasto con il regolamento sui sottoprodotti di origine animale (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e con il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (8) e quindi la Commissione non intenterà un'azione contro l'Italia".