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REG 1143/2014

Specie invasive, dopo l'Europa tocca all'Italia legiferare

Specie invasive, dopo l'Europa tocca all'Italia legiferare
La Legge di delegazione europea dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle regole europee su prevenzione e gestione delle specie esotiche invasive.
Lo Scoiattolo grigio, la Nutria, la Trachemys sono solo alcune delle specie 'aliene' che minacciano la biodiversità europea, provocano danni economici e impongono attenzioni sanitarie. Disciplinate per la prima volta in Europa nel 2014, è la volta dell'Italia.  Entro dodici mesi dall'approvazione della Legge di delegazione europea, l'Italia dovrà infatti adeguarsi al Regolamento 1143/2014, in vigore in tutti gli Stati Membri dal 1 gennaio 2015. Lo prevede l'articolo 3 della Legge di delegazione europea, già approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.

L'autorità nazionale competente è il Ministero dell'Ambiente, che si avvarrà dell'ISPRA come ente tecnico-scientifico di supporto. Nell'adottare i propri atti legislativi nazionali, l'Italia dovrà prevedere l'introduzione di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del Regolamento 1143/2014 e destinare una quota delle sanzioni pecuniarie, fino al limite del 50% di quelle incassate all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione delle specie esotiche invasive.

In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo; sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l’impatto che queste specie potrebbero avere sulla salute umana o sull’economia.  Per la maggior parte si tratta di specie animali, delle quali oltre la metà presenti in territorio italiano.

Il Regolamento 1143/2014  vieta l'introduzione deliberata o per negligenza nell’UE, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Una prima lista di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale è in via di adozione; la lista sarà aggiornata gradualmente, dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi.

Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nel territorio dell’Unione, l’importazione di animali e vegetali è soggetta ai controlli ufficiali; in Italia, tali controlli sono, rispettivamente, effettuati presso i Posti di ispezione frontaliera - PIF (Uffici periferici del Ministero della Salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o al transito verso altri Paesi terzi) o attraverso i Servizi fitosanitari regionali (strutture territorialmente preposte alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli Stati europei in tema di controllo fitosanitario).

Specie esotiche invasive, pagina a cura del MinAmbiente
Invasive Alien Species, pagina a cura della Commissione Europea

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Art. 3. - (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;
b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;
c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;
d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Trachemys Scripta, Foto LIFE