CAVALLO TROTTATORE

Allevatori e veterinari: procedure per i puledri nati nel 2016

Attualità
Allevatori e veterinari: procedure per i puledri nati nel 2016
Pubblicata la circolare del Mipaaf sugli adempimenti previsti per iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nel 2016.
L’iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e la relativa emissione del passaporto "non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia". Con la circolare del 16 maggio, il Ministero delle Politiche Agricole dettaglia le procedure e gli adempimenti per iscrivere i puledri nati nel 2016. Gli adempimenti sono tutti in capo agli allevatori, alcuni dei quali richiedono l'intervento del Medico Veterinario. Fra i documenti richiesti, il certificato di intervento fecondativo in originale rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell’intervento fecondativo; il verbale di identificazione, di inserimento del microchip e di prelievo del campione biologico rilasciato dal veterinario incaricato dal MiPAAF.

Identificazione- Fra le indicazioni operative per l’allevatore, la circolare ministeriale prevede l'obbligo di far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MiPAAF. Nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l’allevatore deve farne richiesta al MiPAAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa dell’Anagrafe degli equidi.

Visita identificativa del medico veterinario- Per  evitare ritardi e/o disfunzioni nell’effettuazione della visita identificativa, è onere dell’allevatore o del detentore contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell’elenco dei veterinari competenti per territorio. Nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall’allevatore o dal detentore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico, a seconda dei casi, dell’uno o dell’altro soggetto. Si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l’effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all’interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo  in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.
Il termine per l’identificazione è fissato al 31 ottobre dell’anno di nascita del puledro; dal 1° novembre al 31 dicembre dell’anno di nascita l’identificazione del puledro può essere effettuata solo previo versamento del diritto di segreteria.

DPA non DPA- L'allevatore deve denunciare la nascita del puledro entro sette giorni dall’evento mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell’apposito modello da inviare in originale all’ANACT a mezzo raccomandata, con l’indicazione dei dati previsti dalla normativa dell’Anagrafe degli equidi. Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata da parte dell’allevatore l’esclusione dell’equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento.
La circolare ministeriale ricorda che la destinazione dell’equide a “NON DPA” è irreversibile.

La circolare conclude ricordando che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative  e fa permanere- sia in capo al proprietario risultante agli atti del MiPAAF sia in capo all’effettivo possessore dell’equide-  la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede all’iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della normativa dell’Anagrafe degli Equidi:
-legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009, “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’Anagrafe equina da parte dell’UNIRE”
-D.M. 26 settembre 2011, dell’art. 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni,
-D.lgs. n. 29/2011, “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell’anagrafe da parte dell’UNIRE“.

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Circolare adempimenti previsti per iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nel 2016

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