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LEGGE COSTITUZIONALE

Salute e sicurezza alimentare: il nuovo Titolo V è in Gazzetta

Salute e sicurezza alimentare: il nuovo Titolo V è in Gazzetta
La tutela della salute e la sicurezza alimentare sono competenze esclusive dello Stato. Così come le professioni. La sicurezza alimentare entra nel dettato costituzionale.
E’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di riforma della Costituzione, approvato dal Senato della Repubblica (nella seduta del 20 gennaio 2016) e dalla Camera dei Deputati (seduta del 12 aprile 2016).

La Legge contiene disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte Il della Costituzione”.

Il nuovo Titolo V- (articoli da 29 a 36)- Il nuovo Titolo V della Costituzione - come riscritto dalla Legge Costituzionale in Gazzetta- ripartisce in maniera più netta (artt. 116  e 117) le competenze fra lo Stato e le Regioni, abolendo la legislazione concorrente che è stata una frequente causa di conflitti - anche legali-  fra le amministrazioni centrali e quelle territoriali.
Con la riscrittura approvata dal Parlamento, passano alla competenza esclusiva dello Stato numerose materie che sono state oggetto di confusione e sovrapposizione legislativa:  le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; e ancora: l'ordinamento delle professioni, la formazione professionale, le politiche sociali, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale.
Si ampliano le competenze dello Stato in materia di previdenza, con l'aggiunta di quella complementare, nonchè la programmazione strategica della ricerca. Nel nuovo Titolo V la parola 'alimentazione' viene sostituita con 'sicurezza alimentare'.

Ulteriori forme di autonomia  possono essere attribuite alle Regioni, ma solo se in regola con i conti (equilibrio fra entrate e spese) e solo in alcune materie fra le quali (innovazione della riforma rispetto alla Carta vigente) le politiche sociali, le politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale, commercio estero e governo del territorio. Ciò potrà avvenire solo con Legge dello Stato approvata dal Parlamento.
Tuttavia, su proposta del Governo, la legge dello Stato puo' intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. D'altra parte è fatta salva la facolta' dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potesta' nelle materie di competenza legislativa esclusiva.
La potestà regolamentare spetta, nelle materie di rispettiva compentenza esclusiva, allo Stato o alle Regioni.
Soppressa, inoltre, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, le cui funzioni passano al nuovo Senato 'federale'.

Referendum confermativo- Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un quinto del membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
  • Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei  cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformita' sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Citta' metropolitane; disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attivita' culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

  • Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in materia di
-rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilita' al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
-salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario;
-in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attivita' culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonche' in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo' intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. E' fatta salva la facolta' dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potesta' nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».

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Legge Costituzionale: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
Costituzione della Repubblica (testo vigente)

pdfIL_TESTO_DELLA_LEGGE_COSTITUZIONALE_IN_GAZZETTA_UFFICIALE.pdf2.64 MB