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Fitosanitari, da oggi nuove regole di vendita, acquisto e utilizzo

Attualità
Fitosanitari, da oggi nuove regole di vendita, acquisto e utilizzo
La DGSAN chiarisce le disposizioni normative alle quali le imprese produttrici fitosanitari dovranno attenersi da oggi.
Nel giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2012, la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ha diffuso un comunicato relativo alle condizioni di vendita, acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Si tratta delle prescrizioni alle quali le Imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari si debbono attenere dal 26 novembre 2015.

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha introdotto, come noto, prescrizioni, per la vendita, l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
Di seguito le principali innovazioni

Obbligo del “Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo” per tutti coloro che, nel corso di un’attività professionale nell’ambito del settore agricolo o in altri settori affini utilizzano e/o acquistano per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti. Il predetto certificato è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome, individuate come Autorità competenti per l’attuazione del sistema di formazione e certificazione rivolto agli utilizzatori professionali, nonché a rivenditori e consulenti; sono, comunque, salve fino alla loro scadenza le preesistenti “abilitazioni all’acquisto”, rilasciate dalle stesse Autorità ai sensi del D.P.R. n.290/2001.

Obbligo di verificare la validità del certificato di abilitazione esibito dall’utilizzatore professionale acquirente. - L’art. 25, comma 1, del citato D.P.R. 290/2001, non abrogato dal d.lgs. 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati“ molto tossici, tossici o nocivi”, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi” solo a coloro che siano muniti dell’apposita “autorizzazione all’acquisto”; da ciò si desume, a contrario, che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classificati “molto tossici, tossici o nocivi”, orientamento, questo che trova sostegno nel combinato disposto del suddetto art. 25, comma 1, con il citato art. 9 del d.lgs 150 /2012 che, come riferito, ha disposto l’obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l’utilizzatore professionale, escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all’utilizzo non professionale che, comunque, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del dlgs. 150/2012, saranno individuati con il decreto del Ministero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui iter è in fase di definizione.

Protezione delle piante ornamentali e dei fiori- Per quanto concerne, infine, i prodotti autorizzati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come PPO, continua a trovare applicazione la previsione di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 290/2001.