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DECRETO IN VIGORE

ADR, prestazioni sanitarie fuori dalla conciliazione stragiudiziale

ADR, prestazioni sanitarie fuori dalla conciliazione stragiudiziale
Entra in vigore oggi il decreto sulla alternative dispute resolution per facilitare la conciliazione extragiudiziale fra consumatori, professionisti e imprese.

Il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130  attua la direttiva 2013/11/UE. L'obiettivo è di offrire ai consumatori una soluzione  stragiudiziale alle controversie -tra consumatori, imprese e professionisti- tramite un organismo 'Adr', ovvero un organismo di Alternative Dispute Resolution iscritto in un elenco ad hoc istituito presso il Ministero della Giustizia, insieme con ministero dello Sviluppo economico, Consob, Aeegsi, Agcom e Banca d’Italia. Le norme europee stabiliscono che in ogni Stato membro siano presenti organismi extragiudiziali, come conciliatori, mediatori, arbitri, commissioni per i reclami, che propongono o impongono una soluzione o organizzano un incontro tra le parti per aiutarle a trovare una soluzione.

Campo di applicazione-Per conformarsi al diritto comunitario viene di conseguenza modificato e integrato il codice del consumo, con l'inserimento del  «TITOLO II-bis -RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE» riguadante sia le controversie nazionali che transfrontaliere.  Le disposizioni si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

Prestazioni sanitarie escluse dal campo di applicazione- Le disposizioni del decreto 130/2015 non si applicano alle controversie fra professionisti e nemmeno alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore; restano fuori dal campo della alternative dispute resolution i  servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici. Per il legislatore comunitario (direttiva 2011/24) a cui si fa esplicito rinvio, è "professionista sanitario": il medico, l’infermiere responsabile dell’assistenza generale, l’odontoiatra, l’ostetrica o il farmacista o altro professionista che eserciti delle attività nel settore dell’assistenza sanitaria, o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro.

Controversie on line rinviate al 2016- Le disposizioni concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016. La dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale sia per i consumatori che per i professionisti. Continua ad aumentare il numero di acquisti che i consumatori fanno online, non ché il numero di professionisti che vendono online. Per la Commissione europea è quindi opportuno che i consumatori e i professionisti si sentano sicuri quando effettuano operazioni online ed è quindi essenziale abbattere le barriere esistenti e rafforzare la fiducia dei consumatori. La disponibilità di un sistema di risoluzione delle controversie online potrebbe contribuire ampiamente al raggiungimento di tale obiettivo.