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IMMATRICOLAZIONE

Ambulanze veterinarie, chiarimenti dal Ministero dei Trasporti

Ambulanze veterinarie, chiarimenti dal Ministero dei Trasporti
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha diffuso una circolare di istruzioni applicative sulle ambulanze veterinarie.
La nota ministeriale, datata 1 luglio 2015, è indirizzata agli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile e chiarisce come applicare l'articolo 8 comma 1 del Decreto 217/2012 per ogni tipologia di veicoli rientranti nel campo di applicazione del decreto. I I chiarimenti riguardano le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli  nonche' i criteri e le modalita' per la compilazione e l'aggiornamento delle relative carte di circolazione. Le istruzioni riguardano sia i veicoli  nuovi che quelli già in circolazione.

Ambulanze veterinarie in uso proprio- La nota chiarisce- fra le altre- le modalità di immatricolazione delle ambulanze veterinarie in uso proprio, valevoli per le intestazioni a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari operanti in regime di diritto privato per veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili o associati. Al fine dell'immatricolazione, gli interessati possono disporre di veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 91 e 93 del Codice della Strada, nonchè in comodato, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 94, comma 4-bis del medesimo Codice.

Gli enti pubblici, le associazioni di volontariato e i concessionari/proprietari di autostrade-che pure possono immatricolare le ambulanze in uso proprio - devono allegare alle istanze di immatricolazione una dichiarazione fornita in fac simile alla circolare del 1 luglio. Tale dichiarazione (sostitutiva dell'atto di notorietà o sostitutiva di certificazione) andrà ad aggiungersi alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento, unitamente a copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Veicoli adibiti alle attività di protezione animale e vigilanza zoofila- Possono essere immatricolati, esclusivamente in uso proprio, anche a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari operanti in regime di diritto privato. Per tali veicoli, nuovi o già in circolazione,  non sono richiesti requisiti aggiuntivi a quelli previsti per le categorie di appartenza (categorie internazionali  M1 e N1); la loro immatricolazione- da effettuarsi in conformità agli articoli 3 (Immatricolazione) e 4 (Utilizzo dei veicoli) del decreto 217/2012- non è subordinata a visita e prova: l'installazione degli eventuali dispositivi supplementari  acustici e di segnalazione visiva- che comunque debbono essere di tipo omologato, rientra nella responsabilità dell'utilizzatore del veicolo.Al fine dell'immatricolazione, gli interessati possono disporre di veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 91 e 93 del Codice della Strada, nonchè in comodato, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 94, comma 4-bis del medesimo Codice.

Ai fini dei controlli da parte della polizia stradale, le carte di circolazione di questi veicoli devono riportare la dicitura descrittiva: "Veicolo adibito alle attività di protezione animale e di vigilanza zoofila DM 9.10-2012, n. 217".

pdfCIRCOLARE_MINISTERO_DEI_TRASPORTI_1_LUGLIO_2015.pdf4.92 MB