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IN VIGORE IL DECRETO

Da oggi anche il randagismo fra i lavori di pubblica utilità

Da oggi anche il randagismo fra i lavori di pubblica utilità
E' in vigore da oggi il Regolamento del Ministero della Giustizia che attua la legge di riforma delle pene detentive non carcerarie e del sistema sanzionatorio.

Attività nei musei, nei centri sociali e anche nei canili. Con il Regolamento in vigore da oggi, Via Arenula disciplina le convenzioni previste dalla legge 67/2014 per lo svolgimento di "lavori di pubblica utilità". Per i reati che prevedono una reclusione fino a cinque anni, il Pubblico Ministero può applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilita'.

Che cos'è- Il lavoro di pubblica utilita'  consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettivita' di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche
professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.

Tipologie di attivita':
a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
b. prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita' naturali;
c. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attivita' connesse al randagismo degli animali;
d. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalita' del soggetto.

Convenzioni- L'attivita' non retribuita in favore della collettivita' e' svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati dal decreto. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.

Accertamenti - Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarita' della prestazione non retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale.

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DECRETO 8 giugno 2015, n. 88
Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. (GU Serie Generale n.151 del 2-7-2015)