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ANTICORRUZIONE

Whistleblowing Policy: come gestire le 'soffiate' sugli illeciti

Whistleblowing Policy: come gestire le 'soffiate' sugli illeciti
L'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e Emilia Romagna disciplina la gestione delle segnalazioni di possibili illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti.
Con Decreto del Direttore Generale, l'IZSLER ha adottato una procedura "WHISTLEBLOWING POLICY " che disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di possibili illeciti ed irregolarità da parte del personale dipendente.

Whistlerblowing (in inglese significa «soffiata»)è un termine che solitamente si riferisce all'azione dell'arbitro di un incontro sportivo nel momento in cui rileva un'infrazione alle regole, oppure al comportamento del poliziotto che segnala, usando il suo strumento acustico, la violazione di qualche norma. Con il  termine Whistleblower si identifica una persona che lavora in un ente pubblico o privato o in un'impresa e che denuncia illeciti commessi al suo interno, riportandoli alla stessa organizzazione che prevede meccanismi per raccogliere queste segnalazioni.

La Policy adottata dall'Istituto prevede anche garanzie per i soggetti che prestano in tal modo la loro collaborazione al buon funzionamento del sistema aziendale di contrasto alla corruzione, così come previsto dal D. Lvo 165/2001 (art. 54 bis), dal  Codice di Comportamento e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'IZSLER.

Il dipendente pubblico che segnala condotte illecite:

  • non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • l'identità del segnalante non verrà mai rivelata senza il suo consenso, se non nei casi specificatamente disciplinati dalla "whistleblowing policy". La tutela dell'anonimato prevista dalla norma e garantita dalla procedura non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, in quanto la misura di tutela introdotta dalla normativa si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili;
  • la segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti (art. 22 della L. 241/1990);
  • il segnalante e le Organizzazioni Sindacali possono segnalare l'adozione di misure discriminatorie al Dipartimento della Funzione Pubblica per i provvedimenti di competenza.