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AVIARIA

Malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile: proroga in GU

Malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile: proroga in GU
E' pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga, con modifiche, dell''ordinanza 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».
La proroga è disposta in considerazione del fatto che a livello internazionale l'influenza aviaria e' ancora diffusa e che pertanto e' necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Il Ministero della Salute rileva che dall'inizio del mese di novembre 2014 sono stati confermati alcuni focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' sottotipo H5N8 in Europa, che hanno interessato la Germania, il Regno Unito, l'Olanda e l'Ungheria e che nel mese di dicembre 2014 e' stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N8 presso un'azienda di tacchini da carne appartenente ad una filiera che opera su tutto il territorio nazionale. Nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicita' possono determinare epidemie di ingente gravita' con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana.

L'ordinanza di proroga prende atto delle  previsioni (paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26)  del Regolamento (UE) 1169/2011, relativamente all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni, tra cui «Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105». Pertanto non è più necessario necessario confermare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza 26 agosto 2005, e
successive modificazioni, concernenti le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste.

Il provvedimento si richiama inoltre alla  Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 che approvazione i programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, il finanziamento previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

Nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanita' animale di disciplina delle misure di biosicurezza, il Ministero della Salute conferma  le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria, introdotte con l'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessato le regioni ad elevata vocazione
avicola.

L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005- come modificata dalla nuova ordinanza- e' prorogata fino al 31 dicembre 2016 a decorrere dal 15 aprile 2015.

Ordinanza 18 marzo 2015 - GU Serie Generale n.87 del 15-4-2015