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OGM

In attesa della Direttiva, l'Italia vieta la coltivazione di MON810

In attesa della Direttiva, l'Italia vieta la coltivazione di MON810
Un decreto interministeriale Salute-Agricoltura-Ambiente vieta sul territorio italiano la coltivazione del mais gm MON810.

I ministri Lorenzin, Martina e Galletti, hanno firmato oggi il decreto che proroga, per un periodo di ulteriori 18 mesi dalla sua entrata in vigore, il divieto già emanato con il precedente decreto interministeriale del 12 luglio 2013. La decisione anticipa il recepimento in Italia della nuova Direttiva in materia di OGM che sancisce il diritto degli Stati Membri di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati (ogm) sul territorio nazionale. Lo comunica una nota del Ministero della Salute.

In attesa che sia in vigore la Direttiva europea che lascia alla competenza degli Stati membri le scelte sulla coltivazione di OGM, ieri le Regioni avevano chiesto al Ministero della Salute un intervento per impedire in questo lasso temporale la semina di mais OGM. Le semine di mais per il 2015 inizieranno già dal prossimo marzo.

La varietà di mais geneticamente modificato MON810 era stata al centro di una vicenda giudiziaria scatenata dall'iniziativa di un imprenditore agricolo del Friuli poi bocciata dal TAR. Sulla legittimità degli Stati membri di vietare le coltivazioni gm sul loro territorio non c'era tuttavia certezza giuridica come sentenziato dalla stessa Corte Europea. Ne è seguito un negoziato nel corso del semestre di presidenza italiana, conclusosi con l'ammissione di margini di scelta per le politiche nazionali.

La nuova Direttiva è stata approvata dal Parlamento europeo il 13 gennaio scorso; il provvedimento modificherà la Direttiva (CE) n. 18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, consentendo a ciascuno Stato membro di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel proprio territorio.
La procedura prevista dalla nuova Direttiva consente allo Stato membro di intervenire in due momenti distinti:
1) durante la procedura di autorizzazione, lo Stato membro chiede alla Commissione che l'ambito geografico dell'evento transgenico sia adeguato affinché la coltivazione sia limitata o vietata nel proprio territorio nazionale;
2) successivamente al rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro può adottare misure sulla base di motivi relativi a questioni ambientali, di pianificazione territoriale, di uso del territorio, di impatto socio-economico, di obiettivi di politica agricola e di interesse pubblico.