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NUOVA DELIBERA

Incompatibilità, l'Anticorruzione vigila solo sulla condotta dell'Ordine

Incompatibilità, l'Anticorruzione vigila solo sulla condotta dell'Ordine
L'Autorità nazionale anticorruzione riscrive e annulla la delibera sull'incompatibilità fra gli incarichi politici e di presidente di Ordine. Parlamentari e presidenti di Ordine? Raffaele Cantone risponde al Presidente della FOFI, nonchè Senatore, Andrea Mandelli:«Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità - si legge nella nuova delibera datata 21 gennaio - si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette».

Cantone torna dunque sul tema dell'incompatibilità riscrivendo ( e annullando) la delibera del 9 gennaio con la quale aveva rinviato al Parlamento il compito di sciogliere il dubbio.  Con questo nuovo pronunciamento, Cantone chiarisce che saranno gli ordini stessi o la Giunta per le elezioni della camera parlamentare di appartenenza a verificare «la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette».

L'accertamento e la contestazione delle incompatibilità tra due cariche può avvenire in due modi:
1) da parte dell'Ordine che ha conferito l'incarico amministrativo (nel caso in esame l'Ordine dei Farmacisti)
2) da parte della Camera di appartenenza del parlamentare (nel caso in esame il Senato)

L'Anac può vigilare solonel primo caso:  «Tale procedimento - spiega l'Anac - che comporta l'assegnazione del termine, previsto dalla legge, per esercitare l'opzione, è di competenza dell'amministrazione di appartenenza. L'Anac è tenuta a esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni».

Nel secondo caso, invece, ossìa se la verifica dell'incompatibilità viene effettuata dalla Giunta per le elezioni della camera di appartenenza del parlamentare, l'Anac non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato».

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Delibera n. 8 del 21 gennaio 2015 - Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali.