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IMPORTI IN GU

Tubercolosi, brucellosi e leucosi: indennizzi agli allevatori

Tubercolosi, brucellosi e leucosi: indennizzi agli allevatori
Il Ministero della Salute ha definito le indennita' spettanti agli allevatori. Dettaglio per categoria, eta'e sesso dei capi infetti, abbattuti e distrutti.

Le indennità si riferiscono al 2014, per l' abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi; di ovini e caprini infetti da brucellosi e, infine, di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica.

Bovini- La misura massima dell'indennita' da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 473,81; quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 869,00.
Bufalini- Ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi,brucellosi e leucosi, va una indennità stabilita in € 452,18; quando le carni ed i visceri di questi animali debbono essere interamente distrutti, l'indennizzo è stabilito in € 828,67.

Negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi gli indennizzi sono aumentati del 50%.

Ovini- Ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, viene confermata l'indennità stabilita l'anno precedente (€ 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti); invariata anche l' indennita' di abbattimento da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi (€ 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti).

Il decreto 16 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a dicembre dettaglia le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.