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LEGGE COMUNITARIA

Orario e riposi dei veterinari del SSN: non li decide il CCNL

Orario e riposi dei veterinari del SSN: non li decide il CCNL
Su riposi giornalieri e sull'orario massimo di lavoro si cambia: fra un anno cadrà l'eccezione italiana della dirigenza medico-veterinaria.
Basta deroghe in fatto di orario e riposi del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle Asl del servizio sanitario nazionale. La Legge Europea 2013-bis arriverà in Gazzetta Ufficiale con l'effetto di abrogare, dopo dodici mesi dalla sua entrata in vigore,  le norme che fino ad ora rimandavano alla contrattazione collettiva il compito di definire il riposo giornaliero e l'orario massimo di lavoro della dirigenza medico-veterinaria del SSN.
E' l'articolo 14 della Legge Europea 2013- bis a superare una anomalia italiana, stigmatizzata anche  dalla Corte di Giustizia Europea: le direttive europee sul lavoro non possono essere disciplinate dai contratti collettivi nazionali. La Commissione europea, già nell'aprile 2012, aveva richiamato il governo italiano a uniformarsi alla direttiva 88/2003/Ce, la quale disciplina le tutele di tutti i lavoratori e, quindi, anche se dipendenti del Ssn.

Queste le disposizioni che saranno abrogate:

Riposo giornaliero
- Viene abrogato il comma 6 bis dell'articolo 17 del Dlgs 66/2003, in base al quale le undici ore consecutive di riposo giornaliero non si applicavano al personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, per il quale si doveva fare riferimento alle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generale della protezione della salute e sicurezza.
Orario di lavoro- Viene abrogato il comma 13 dell'articolo 41 del decreto legge 112/2008, in base al quale al  personale delle aree dirigenziali degli enti e delle Asl, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicavano le disposizioni sulla durata massima dell'orario di lavoro, demandando ancora una volta alla disciplina contrattuale le idonee modalità atte a garantire la tutela psicofisica di tali categorie di lavoratori.

Nelle more di rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali  attuative delle norme abrogate cessano di avere applicazione 12 mesi dopo dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Cosa accadrà fra un anno? Per far fronte alle conseguenze derivanti dall'abrogazione, saranno le Regioni e Province autonome a farsi carico delle norme europee, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili attuando appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi.
Ma per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali delle prestazioni, saranno ancora una volta i contratti collettivi nazionali di comparto a disciplinare le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero, prevedendo equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente successivi al lavoro, ovvero, in caso di impossibilità, adeguate misure di protezione del personale stesso. (art. 14, Legge Comunitaria 2013 bis)

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