• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30940
SANZIONATA FNOMCEO

Groupon, Antitrust: la pubblicità 'importante' leva concorrenziale

Groupon, Antitrust: la pubblicità 'importante' leva concorrenziale
E' legittimo il ricorso a promozioni basate anche sulla convenienza dell'offerta, oppure diffuse su mezzi quali volantini o cartelloni, se effettuate rispettando i canoni del Codice del Consumo.

Restrizioni deontologiche: il Garante della concorrenza sanziona la Fnomceo dopo un'istruttoria per intese e abuso di posizione dominante: "Non emergono elementi per ritenere meritevole di censura per la professione medica e odontoiatrica il ricorso a promozioni basate anche sulla convenienza dell'offerta, oppure diffuse su mezzi quali volantini o cartelloni, se effettuate rispettando i canoni di trasparenza, non ingannevolezza, veridicità e correttezza previsti dalla vigente normativa".

Con il Provvedimento n. 25078, pubblicato sull'ultimo bollettino dell'Antitrust, la Fnomceo viene sanzionata con 831mila euro di multa, a conclusione di un'istruttoria avviata nel 2013 per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, in base al quale "sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno".

La Fnomceo risultava aver diffuso tramite il proprio sito internet disposizioni deontologiche "idonee a limitare ingiustificatamente l'utilizzo dello strumento pubblicitario da parte degli iscritti agli Albi professionali".
Numerose segnalazioni in tal senso erano giunte al Garante della Concorrenza " da parte di singoli professionisti, società che gestiscono studi odontoiatrici e dalla società Groupon S.p.A".

Tutti i segnalanti lamentavano di essere stati convocati in audizione o soggetti a sanzioni disciplinari da parte di singoli Ordini in esecuzione dei dettami deontologici. Ai professionisti era stato contestato, in particolare, l'utilizzo di determinati mezzi pubblicitari (quali ad es. volantinaggio o cartelloni) o la diffusione di pubblicità focalizzate sulla particolare convenienza delle prestazioni fornite. Oggetto di contestazione sono state, inoltre, la pubblicizzazione di prestazioni a titolo gratuito, la natura promozionale e non informativa delle pubblicità diffuse, nonché la natura comparativa di alcuni messaggi. Quasi sempre è stata contestata la mancata richiesta preventiva alla diffusione dei messaggi pubblicitari all'Ordine competente. Gli Ordini hanno esplicitamente ritenuto tali promozioni contrarie al decoro professionale.

Groupon S.p.A. lamentava le "campagne mediatiche" della Fnomceo volte a denigrare le pubblicità di odontoiatri veicolate tramite Groupon, nonché le iniziative di diversi OMCEO che, mediante convocazioni in audizione o la minaccia di sanzioni disciplinari, hanno potuto esercitare forme di pressione sui "medici che pubblicizzano la propria attività professionale" avvalendosi dei servizi di Groupon.

No al controllo preventivo del messaggio pubblcitario- Per l'Autorità garante della concorrenza, la Fnomceo introduceva forme preventive di controllo dei messaggi pubblicitari degli iscritti non previste dalla "riforma Bersani", attraverso una modulistica utilizzabile dagli iscritti per comunicare agli Ordini di appartenenza le proprie pubblicità. La normativa vigente non ha affatto disposto per le professioni regolamentate, compresa quella sanitaria, obblighi di comunicazione preventiva o forme di autorizzazione delle proprie pubblicità, avendo attribuito agli Ordini solo un potere di verifica di tipo successivo sulla trasparenza e veridicità della pubblicità.

Le professioni sanitarie non fanno eccezione- Infondato anche il preteso richiamo alla specificità della professione medica: secondo il diritto antitrust, l'applicabilità ai servizi professionali delle regole della concorrenza prescinde dalla tipologia della professione considerata e dal grado di rilevanza dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della stessa.

Sì alla pubblicità promozionale- E ancora, l'Autorità boccia il discrimine verso la pubblicità promozionale: Dette norme deontologiche sono idonee a limitare ingiustificatamente il ricorso allo strumento pubblicitario, importante leva concorrenziale a disposizione dei professionisti. Ciò vale, in primis, per il divieto di "pubblicità promozionale"- osserva l'Agcm- , palesemente ingiustificato se si considera che scopo della pubblicità è proprio la promozione dei servizi offerti da un professionista. Si tratta pertanto di una disposizione avente per oggetto la limitazione della concorrenza tra professionisti.

Il decoro professionale è troppo vago- Con riguardo poi al parametro del "decoro professionale", diversamente da quanto sostenuto da FNOMCEO, l'Antrust sostiene che "non è in discussione tale parametro di per sé, ma la circostanza che lo stesso sia stato inserito nel Codice di deontologia medica 2006 come clausola generale cui deve conformarsi la pubblicità, senza fornire criteri che concorrono a individuarne chiaramente l'esatto contenuto prescrittivo, rendendolo in tale modo suscettibile di interpretazioni e applicazioni ingiustificatamente restrittive".

Il prezzo è tutto- Passando alla disposizione deontologica dei medici, in base alla quale i messaggi pubblicitari contenenti le "tariffe" possono essere diffusi solo se pubblicizzano anche altri elementi, l'Antritrust osserva come tale disposizione costituisca un'ingiustificata limitazione delle modalità con cui un professionista può promuovere i servizi offerti. Infatti, il prezzo da solo può costituire un importante elemento informativo nella determinazione delle scelte dei consumatori, nonché una primaria leva del processo concorrenziale". Anche la suddetta disposizione deontologica "ha pertanto un oggetto restrittivo della concorrenza".

Nella sua adunanza del 23 luglio 2014, l'Autorità ha quindi rigettato l'istanza di rimessione avanzata dalla Fnomceo che chiedeva di rivalutare il caso alla luce del nuovo codice deontologico varato nel frattempo. Ma il Garante non ha accolto l'istanza, "in quanto non sono state presentate informazioni nuove, ulteriori e diverse",  "tali da giustificare una modifica della decisione precedentemente assunta dall'Autorità".

La sanzione risulta essere il 10% dell''importo effettivamente stabilito dall'Antitrust, una riduzione dovuta ad una cautela di legge che impedisce di comminare multe che pregiudicano le entrate complessive riscosse dagli iscritti.