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SANITA PUBBLICA E PRIVATA

Passa l'emendamento Miotto sull'obbligo di polizza RC

Passa l'emendamento Miotto sull'obbligo di polizza RC
Con il parere favorevole del relatore e del Ministro Madia, la Commissione Affari Costituzionali approva un emendamento sull'obbligo di assicurazione RC per tutta la sanità.

L'emendamento è stato presentato dall'On Anna Margherita Miotto in fase di conversione in legge del DL 90/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Il provvedimento così emendato approderà in Aula lunedì 28 luglio.

Proprio ieri il quotidiano Italia Oggi ventilava l'ipotesi che i ritardi sul regolamento attuativo dell'obbligo di RC professionale per i sanitari porteranno ad una ulteriore proroga sull'effettiva entrata in vigore dell'obbligo, prevista per il 14 agosto prossimo. Ipotesi che resta ancora tutta da verificare.

Dopo l'approvazione dell'emendamento Miotto, con il parere favorevole del relatore On Emanuele Fiano e del Ministro per la PA Maria Anna Madia, il quotidano economico parla di misura "parziale": l'assicurazione obbligatoria, imposta alle aziende del Servizio sanitario nazionale, alle strutture private autonome o accreditate con il Ssn e a tutti gli altri enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi, non risolve infatti il problema della copertura assicurativa per le prestazioni di libera professione erogate dai medici autonomamente e non in regime di intramoenia. Ma, soprattutto, nulla si dice sul fondo rischi, il vero cuore della legge Balduzzi (legge n.158/2012), pensato per garantire idonee coperture assicurative a chi opera nelle cosiddette aree a rischio (ginecologia, chirurgia, ortopedia e anestesia).


Il testo dell'emendamento approvato
27.8 - Dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis:
1-bis: È fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN ed a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.

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