• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30964
REGOLAMENTO AGCM

Il professionista può segnalare pubblicità scorrette all'Antitrust

Il professionista può segnalare pubblicità scorrette all'Antitrust
Anche il professionista, come ogni consumatore, può richiedere l'intervento dell'Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fornito le istruzioni, pubblicando il 15 luglio scorso l'apposito Regolamento. La segnalazione (istanza di intervento) potrà avvenire, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole (Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145) ovvero di pratiche commerciali che si ritengano scorrette, ai sensi del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni).

Il professionista- Per la normativa di riferimento, il «professionista» è un "operatore pubblicitario", che "agisce nel quadro della sua attività professionale", instaurando una "pratica commerciale" con il consumatore (vendita di qualsiasi bene o servizio); nell'ambito della sua attività pubblicitaria è tenuto alla diligenza professionale (il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista) e a non incorrere in pratiche sleali come "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori" oppure esercitare "indebito condizionamento". Nel primo caso, si tratta di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; nel secondo di  lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

L'istanza di intervento- Il  professionista è al tempo stesso anche consumatore, pertanto può trovarsi nella posizione di subire o di attivare una procedura di intervento dell'Antitrust, come previsto dal nunovo Regolamento. L'istanza di intervento deve contenere, oltre alle generalità del soggetto segnalato, tutti gli elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicità o della pratica commerciale oggetto dell'istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell'iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del bene o servizio interessato.
Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicità ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).
-----------------

Delibera AGCM 5 giugno 2014, n.24955 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (link)