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CHIARIMENTI SUL DM 18354

Autorizzazioni a pratiche mutilatorie negli allevamenti biologici

Autorizzazioni a pratiche mutilatorie negli allevamenti biologici
La Regione Emilia Romagna scrive ai Servizi Veterinari delle ASL sul rilascio delle autorizzazioni. Indicazioni valevoli per  tutte le Regioni.

Sul DM 18354 del 27 novembre 2011, il Ministero delle Politiche Agricole ha fornito indicazioni utili a chiarire il rilascio dell'autorizzazione ad operazioni mutilatorie, procedura affidata "caso per caso" al medico veteirnario dell'autorità sanitaria competente. Si tratta del DM che reca disposizioni attuative di due Regolamenti CE: 834/2007 e 889/2008.  La Regione Emilia Romagna ha provveduto a divulgare le precisazioni del Mipaaf in proposito, con una circolare a tutte le Asl del 15 aprile scorso.

La nota regionale rileva che nel corso dell'anno 2013, a seguito di un Audit svolto in Italia dall'FVO della DG Sanco della Commissione UE, "è emerso che tale disposizione non è stata correttamente attuata da numerosi allevatori biologici a causa di una errata interpretazione della norma, data anche dagli Organismi di Controllo e Certificazione che hanno il compito di verificare il rispetto del requisito. La Commissione ha pertanto chiesto alle Autorità italiane che il requisito del Regolamento venga rispettato e di fornire le informazioni necessarie per verificarlo".

Il 2 aprile scorso  il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha informato il Ministero della Salute degli adempimenti sopradescritti e ha chiesto alle Regioni di procedere alla divulgazione dei medesimi a livello territoriale.

"In uno spirito di reciproca collaborazione e razionalizzazione dell'impiego di competenze specifiche - è scritto nella nota regionale- si ritiene che i Servizi veterinari delle AUSL debbano assolvere, a fronte di specifiche richieste da parte di allevatori biologici, alla valutazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di pratiche mutilatorie, secondo i criteri indicati dal Regolamento 889/2008. Il pagamento di tale autorizzazione trova riscontro alla voce ..."Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro interesse, inerenti alla sanità animale ed igiene delle produzioni e degli allevamenti compresi la riproduzione e i pareri sul benessere animale" del tariffario regionale". Tali operazioni "dovranno comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali". (fonte)

pdfPRATICHE_MUTILATORIE_BIOLOGICO_NOTA_REGIONE_ER.pdf199.68 KB