Entrerà in vigore il 16 febbraio il Regolamento (UE) n. 122/2013 che elenca le sostanze recanti un maggior beneficio clinico.
Il provvedimento modifica il regolamento (CE) n. 1950/2006 e aggiorna –sostituendolo- l'elenco di sostanze essenziali e delle "sostanze recanti un maggior beneficio clinico» per il trattamento degli equidi rispetto ad altre opzioni terapeutiche disponibili per gli equidi (anestetici, analgesici e sostanze usate in associazione con l'anestesia; sostanze antinfiammatorie; sostanze antimicrobiche; farmaci per le vie respiratorie; agenti antiprotozoici;farmaci oftalmici; diagnostica per immagini).
Si tratta di sostanze, che "possono essere impiegate per patologie specifiche, necessità di trattamento o a fini zootecnici specificati nell'allegato qualora forniscano un rilevante vantaggio clinico basato su una maggiore efficacia o sicurezza o un contributo rilevante al trattamento rispetto ai prodotti medicinali autorizzati per gli equidi o di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE". Tale vantaggio può prodursi, tra l'altro, per le differenze nel modo d'azione, nei profili farmacocinetici o farmacodinamici, nella durata della terapia o nelle vie di somministrazione.
Come le sostanze essenziali, anche le sostanze recanti un maggior beneficio clinico possono essere impiegate solo in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE (Codice del Farmaco Veterinario). Informazioni dettagliate relative a un trattamento con sostanze essenziali devono essere registrate in conformità con le istruzioni contenute nella sezione IX del documento di identificazione degli equidi di cui al regolamento (CE) n. 504/2008.
Qualsiasi sostanza inserita in uno degli elenchi dell'allegato al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, o il cui uso per gli equidi sia vietato dalla legislazione dell'Unione, non viene più utilizzata ai fini del regolamento 122/2013.
REG_122_2013.pdf915.61 KB
NOTIZIE PIU' LETTE
- Xilazina, dal 18 aprile sarà classificata come stupefacente
- Farmaci veterinari, definita l'unità "di piccole dimensioni"
- Il GruppoCvit entra a far parte di Alcyon Italia
- Conchectomia, Cassazione: Veterinario condannato
- Cucciolate casalinghe, UE: interventi ad hoc nel regolamento
- SivarSib: il farmaco nello stabilimento dpa