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DEPENALIZZAZIONE

Non è penale la colpa lieve del sanitario che segue le buone pratiche

Non è penale la colpa lieve del sanitario che segue le buone pratiche
La Cassazione applica l'abrogazione parziale della fattispecie colposa. Balduzzi: chi aveva criticato la mia legge si ricreda.
Non ha più rilevanza penale la condotta medica connotata da colpa lieve, che si collochi «all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica». Lo ha stabilito la IV sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Carlo Brusco, con una sentenza depositata ieri e il cui principio è stato reso noto dall'avv.Guido Magnisi, legale bolognese che si occupa di svariati casi di colpe mediche. I giudici, in applicazione del principio, hanno annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo di un chirurgo che nell'esecuzione di un intervento di ernia al disco, aveva leso dei vasi sanguigni provocando una emorragia letale per il paziente. La condanna per omicidio colposo è stata annullata con rinvio. Al giudice del rinvio, in particolare, si chiede di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate relative «all'atto chirurgico in questione», se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati dalle direttive e, in caso affermativo, se nell'esecuzione dell'intervento vi sia stata colpa lieve o grave.

Il Ministro della Salute Renato Balduzzi ha commentato ieri in un comunicato stampa: "Tutti coloro che avevano definito in modo negativo le norme del decreto devono ricredersi dopo la pronuncia della IV sezione della Corte Suprema di Cassazione. Essa costituisce un primo passo verso una maggiore serenità nello svolgimento delle prestazioni sanitarie da parte dei professionisti delle professioni sanitarie. In tal modo - ha detto- si individuano le inappropriatezze dovute alla medicina difensiva e inoltre, con maggiore serenità dei professionisti sanitari, si hanno maggiori garanzie per i pazienti e quindi maggior tutela del diritto alla salute".

La depenalizzazione dalla colpa lieve del medico si applica ai processi in corso in nome del principio del "favor rei".

L'articolo 3 della legge 189 dell'8 novembre 2012 ("Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie") ha determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie. Deve essere esclusa, in particolare, la rilevanza penale delle condotte di colpa lieve del medico che rientra nell'area segnata da "linee guida o virtuose pratiche mediche purchè esse siano accreditate dalla comunità scientifica".