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TAR MARCHE

Illegittimo vietare l’alimentazione ai randagi

Illegittimo vietare l’alimentazione ai randagi
La giurisprudenza si allinea sulla illegittimità delle ordinanze comunali "affama randagi".
È illegittima l'ordinanza del comune, recante misure urgenti per contrastare il fenomeno del randagismo animali e per il decoro urbano, nella parte in cui vieta di somministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori in aree pubbliche, considerato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio.

Lo dice il TAR Marche con una sentenza depositata il 26 novembre scorso in cui il Giudice si allinea agli orientamenti del Consiglio di Stati e di altri Tribunali Amministrativi (TAR Puglia, Lecce 22.3.2012, n. 525).
Il divieto, rivolto alla popolazione locale, di offrire alimenti agli animali randagi appare in contrasto con la legge quadro nazionale n. 281/1991, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione
Il divieto contrasta altresì con la legge regionale n. 10/1997, che prevede all'art. 1 la protezione degli animali, il controllo del randagismo la protezione del benessere dei medesimi, oltre al divieto di causare loro dolore e sofferenza, nonché, nei successivi articoli, le misure per diminuire il controllo del randagismo.

Né può essere ritenuta rilevante la circostanza che il divieto sia limitato all'alimentazione con utilizzo di contenitori. Difatti, il divieto non indica in alcun modo le modalità alternative per nutrire gli animali, rischiando di instaurare delle conseguenze potenzialmente paradossali e controproducenti, come incoraggiare la somministrazione degli alimenti con modalità ancora più nocive per l'igiene urbana rispetto all'utilizzo dei contenitori.

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