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LIBERALIZZAZIONI

Preventivo e tariffe: l’emendamento del Governo

Preventivo e tariffe: l’emendamento del Governo
Con un emendamento interamente sostitutivo, il Governo ha riscritto l'articolo 9 del DL 1/2012. Ecco come si presenta oggi al Senato. Approvazione entro il 24 marzo.
L'articolo 9. - (Disposizioni sulle professioni regolamentate), nella nuova stesura del Governo, approvata ieri dalla Commissione Industria della Camera, introduce un periodo transitorio per le tariffe da adottarsi in sede di liquidazione giudiziale e il concetto di "preventivo di massima". Sparisce l'illecito disciplinare in caso di inottemperanza. La nuova formulazione non è in vigore.

Di seguito, in corsivo, le variazioni proposte dal Governo al vigente articolo 9 del Decreto 1/2012.
(...)
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nello stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
2-bis. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le. informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicuraiva per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
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pdfEMENDAMENTO DEL GOVERNO SU TARIFFE E PREVENTIVO.pdf147.44 KB