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BOZZA DI ACCORDO

Nuova revisione del sistema ECM: un diritto e un obbligo

Nuova revisione del sistema ECM: un diritto e un obbligo
A 12 anni dalla sua istituzione, il sistema ECM approda ad una nuova fase di riordino. Il testo dell'Accordo-Stato Regioni.

 «La formazione continua nel settore Salute» è il titolo di una voluminosa proposta di Accordo, all'esame delle Regioni. Un reset generale che parte dai principi, per arrivare a disciplinare:
- gli organismi regolatori del sistema
- i diritti e gli obblighi dei professionisti sanitari
- le modalità di erogazione dell'offerta formativa.
Nel complesso, il documento -anticipato da Il Sole 24 Ore Sanità- ha un duplice obiettivo: semplificare l’attività di professionisti e provider e rendere la stessa offerta formativa più mirata e adeguata a un’effettiva crescita professionale dell’operatore.

Un diritto e un obbligo- La bozza di Accordo sancisce il diritto all'accesso alla formazione continua: "E' compito dei regolatori istituzionali del sistema ECM adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano di fatto l'accesso alla formazione continua per tutti i professionisti sanitari".
La formazione continua ECM è anche un obbligo: "Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati". L'obbligo decorre "da l 1 gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria.
La bozza di Accordo si richiama alla Legge 148/2011 che prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente "predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)". La "violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione".

Un diverso modo di attribuire i crediti. Semplificato e più generoso nei confronti del professionista. Si è dato spazio poi a modalità di fruizione degli eventi di tipo informatico, puntando sulla formazione a distanza, per facilitare l’accesso ai corsi». I crediti individuali maturati dai professionisti per il triennio 2017-19 dovranno essere 150 ma sono previsti bonus e sconti per chi era già in regola con il triennio precedente e per chi mette a punto il proprio dossier formativo. E sono concesse facilitazioni anche sulla base della composizione quantitativa dell’aula: per esempio se il corso è frequentato da meno di 100 discenti, un’ora di formazione non varrà più solo 1 credito ma 1,3. «Si parte infatti dal presupposto - spiega Luigi Conte (Commissione ECM)e - che se il numero dei partecipanti al corso è basso la formazione sarà qualitativamente migliore». Tali crediti in ogni caso continueranno a essere registrati in un’unica anagrafe nazionale gestita dal Cogeaps.

Dossier formativo- Previsto il passaggio 'a regime' del Dossier Formativo, uno strumento che consente al professionista sanitario di programmare e verificare il percorso formativo alla luce del suo profilo professionale. «Un progetto che diventa finalmente esecutivo - aggiunge Conte - dopo una serie di sperimentazioni. La novità è che l’aggiornamento deve essere mirato e coerente rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, con un impatto effettivo sul profilo delle competenze e sull’esercizio professionale quotidiano. Una modalità quindi specifica e non più casuale». I parametri per la realizzazione del dossier sono stabiliti dalla Commissione nazionale.

Un Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm- Sono complessivamente 1.050 i provider accreditati a erogare formazione continua obbligatoria per i professionisti sanitari di cui  700 hanno ottenuto l’accreditamento standard quadriennale. Per gli altri, in possesso dell’accreditamento provvisorio, bisognerà aspettare le valutazioni in loco da parte del gruppo di verifica, all’interno del quale operano un componente della Commissione nazionale per la formazione continua e gli incaricati della Segreteria.
La determinazione degli standard minimi di qualità è prerogativa della Commissione nazionale, che dovrà mettere nero su bianco le regole del gioco in un Manuale a cui gli esperti stanno già lavorando e che sarebbe a buon punto. Si stringono infine le maglie sulla verifica qualitativa della formazione erogata dai provider. Sono infatti previste più verifiche post accreditamento da parte dell’Osservatorio nazionale, che effettuerà visite direttamente nel luogo di svolgimento dell’evento formativo.

Conflitto di interessi- La bozza di Accordo fissa anche alcune direttrici per il conflitto di interessi che viene definito come "ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità e indipendenza della formazione professionale nel settore della salute connessa al Programma ECM". 
E' un diritto del professionista anche conoscere "gli eventuali rapporti intrattenuti dai docenti e dai moderatori con imprese commerciali operanti in ambito sanitario nei due anni precedenti l'evento". La bozza di Accordo ammette il finanziamento da parte di terzi, che deve essere dichiarato in nome della trasparenza; ammessa anche la pubblicità durante l'evento di "prodotti di interesse sanitario", pubblicità consentita "esclusivamente allo sponsor dell'evento" e "al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi". L'Accordo disciplina la partecipazione dello sponsor commerciale, con il quale deve essere stipulato un contratto che non pregiudichi l'indipendenza della formazione.
Ai fini dell'accreditamento ECM il provider non può "organizzare e gestire" eventi "con soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano prodotti di interesse sanitario. Il provide non può nemmeno 'partecipare' all'organizzazione di eventi non accreditati nel sistema ECM aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario". Durante lo svolgimento dell'evento "è consentita l'indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato. Divieti specifici sono poi previsti con riferimento al materiale didattico, pieghevoli e materiali promozionali dell'evento. Ammesso e regolamentato anche l'utilizzo di dispositivi sanitari quali materiali didattici o oggetto della formazione.



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