PROTEZIONE CIVILE

Sisma, strutture temporanee per continuare le attività economiche

Attualità
Sisma, strutture temporanee per continuare le attività economiche
Ulteriori facilitazioni per accelerare la realizzazione di strutture, container e moduli provvisori. Ad uso abitativo e per la continuità delle attività economiche.

Nel rispetto dei principi di sicurezza, i soggetti pubblici (Regioni e Comuni) preposti alle strutture provvisorie e temporanee nelle aree del sisma potranno derogare al decreto del Ministero della sanita' del 5 luglio 1975. L'ha stabilito una ulteriore ordinanza della Protezione Civile pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre. La deroga rientra nelle facilitazioni straordinarie concesse dalla Protezione Civile per "garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei moduli abitativi provvisori/container a scopo abitativo (art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, )
nonche' delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporane e finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive (articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408/2016).

Strutture temporanee e i soggetti attuatori per le attività economiche e produttive- Le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, o i rispettivi Presidenti, sono individuati quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dal sisma.

Le Regioni provvedono in accordo con i Comuni interessati ed eventualmente con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni, all’individuazione delle aree per l’allestimento delle strutture temporanee, preferendo se possibile aree pubbliche a quelle private e cercando di contenere il numero delle aree individuate.

Le Regioni individuano le aree, d’intesa con i Comuni. Questi acquisiscono e predispongono le aree, anche con il supporto di componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. I Comuni possono acquisire le strutture provvisorie noleggiandole e installandole. Il fabbisogno finanziario necessario alla copertura di queste attività è approvato preventivamente dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

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ORDINANZA 19 novembre 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 414). (16A08241) (GU Serie Generale n.275 del 24-11-2016)

Terremoto- Rete Veterinaria
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