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QUALITA E INFORMAZIONE

Rapporto sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine

Rapporto sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine
Il Mipaaf ha pubblicato il 13° Rapporto  sul monitoraggio dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine. Il documento si riferisce all'anno 2015.
Sistema di etichettatura 'misto'- Il sistema di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, negli anni è passato da un sistema esclusivamente volontario di etichettatura ad uno misto in cui informazioni obbligatorie e volontarie da fornire congiuntamente. La normativa di riferimento è data dai Regolamenti 1760/2000/CE e Regolamento 1825/2000/CE 2 (modalità applicative), i quali istituiscono un sistema misto di obbligatorietà/volontarietà.
In Italia, è stato il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2015 a fissare i termini e le modalità di applicazione del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Le informazioni facoltative- Il Regolamento (CE) n.1760/2000 richiede che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette siano "oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore". Inoltre devono essere conformi  al Regolamento UE n.1169/2011. Il decreto nazionale disciplina, quindi, l’etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative riguardanti il bovino e le metodiche di allevamento e di alimentazione dello stesso mediante un sistema “certificato” che permetta di risalire dalla carne etichettata all’animale o al gruppo di animali di origine.

Si distinguono due tipologie di informazioni facoltative:
a) Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale
L'Operatore deve garantire il riscontro della veridicità delle in-formazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell’Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe bovina. Pertanto, informazioni quali: età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scotto-na, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, ecc. non necessitano di un disciplinare per poter essere riportate in etichetta. Dette informazioni possono essere e-splicitate volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovi-no medesimo o dalla BDN.
b) Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale
Si tratta di informazioni che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: il s-stema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni; per queste informazioni, l'Operatore deve inviare al Mipaaf  la dovuta documentazione per consentire l’attività di controllo sulla veridicità delle stesse. L'Ufficio di riferimento è il DISR VII presso il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale.

81 disciplinari autorizzati - Per poter riportare in etichetta queste ultime informazioni facoltative, è necessario da parte degli operatori o delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovine in Italia, il possesso del disciplinare di etichettatura facoltativa.  L’autorizzazione dei disciplinari per l’etichettatura facoltativa delle carni bovine ha avuto inizio nel 1999. Fino a tutto dicembre 2015, i disciplinari di etichettatura delle carni bovine approvati dal Ministero sono 167, ma nello stesso periodo sono 86 quelli revocati e 4 non operativi. Il Rapproto riporta l’elenco completo delle organizzazioni autorizzate dal MIPAAF all’etichettatura delle carni bovine fino al dicembre 2015.

L'informazione è qualità- “Cosa si intende per qualità?” Cosa cercano i consumatori quando acquistono un prodotto alimentare di “qualità”? Nel Rapporto si spiega che " un prodotto è di qualità se è capace di soddisfare l’acquirente". Non si tratta quindi di un "valore oggettivo, determinato dalle sole caratteristiche intriseche del prodotto, ma si esprime in funzione di quanto il consumatore riesce a percepire e dalla scala di valore che ciascuno di noi attribuisce ad un prodotto (Gap Model)".
In quest’ottica "l'uso della comunicazione tra consumatori ed aziende, finisce per assumere un ruolo di assoluta rilevanza nella gestione della qualità".

Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine