Spetta in primo luogo agli UVAC verificare che gli operatori primi destinatari delle partite di animali della specie bovina e bufalina provenienti da Paesi non interessati dalla malattia ma confinanti con Paesi infetti, abbiano notificato con 48 ore di anticipo l’arrivo delle partite.
Vincolo sanitario e quarantena- Secondo quanto disposto dall’Autorità competente, le partite di animali sono sottoposte a vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione e ad un periodo di quarantena per 10 giorni, inserendo il vincolo sanitario in BDN mediante l’utilizzazione dell’apposita funzione di “INSERIMENTO BLOCCO SANITARIO”;
Preparazione, mantenimento e invio dei campioni al laboratorio- Tutti gli animali appartenenti alle partite devono essere sottoposti a prelievo diagnostico (sangue in EDTA) per il test PCR il giorno dell’arrivo, ripetuto dopo 7 giorni. I campioni prelevati vanno opportunamente identificati sul verbale di prelevamento campioni sul quale devono essere riportate almeno le indicazioni riguardanti la specie, età, sesso, numero di identificazione dell’animale campionato e la descrizione di eventuali segni clinici o lesioni post mortem osservati. I campioni devono essere conservati in recipienti ermetici adeguati per evitare fuoriuscite di materiali biologici, mantenuti a temperatura di frigorifero e pervenire al laboratorio IZSAM-CESME entro 48 ore al massimo dal prelievo.
Se presenti campioni di tessuto o di organi devono essere posti in recipienti ermetici, separati, sigillati ed etichettati adeguatamente e mantenuti e spediti secondo le medesime modalità sopra descritte. I campioni devono essere trasportati all’IZSAM-CESME con le dovute precauzioni e accompagnati dalla
seguente dicitura: “Materiale patogeno di origine animale. Deperibile. Fragile. Da aprirsi soltanto all’interno del laboratorio IZSAM-CESME.”
Il laboratorio deve essere informato con il dovuto anticipo del loro arrivo.
Revoca del vincolo sanitario- In caso di esito negativo ad entrambi i test PCR, viene revocato il vincolo sanitario dell’azienda e le successive movimentazioni degli animali devono avvenire mediante l’utilizzo del Modello 4 informatizzato.
Gestione di una eventuale positività: in caso di esito positivo al test PCR, in prima o in settima giornata, si procede a:
- applicazione nell’allevamento delle misure previste dall’articolo 3 del d.P.R. n. 362/96.
- notifica del sospetto di Lumpy Skin Disease in SIMAN;
- abbattimento e distruzione di tutti i capi della partita introdotta dai Paesi membri oggetto del dispositivo prot. DGSAF n. 18971/2016;
- campionamento dei restanti capi sensibili e conviventi per l’esecuzione del test PCR.
In caso di positività anche su questi ultimi, si procede alla apertura del focolaio di Lumpy Skin Disease e si applicano le misure previste dal d.P.R. n. 362/96.
In caso di esito negativo sugli animali conviventi, viene ripetuto il test PCR dopo 7 giorni che se favorevole, determina la fine del vincolo sanitario dell’azienda e la revoca del sospetto in SIMAN.
Per gli aspetti legati alle spese per l’abbattimento e la distruzione degli animali si fa riferimento all’articolo 13 del Decreto legislativo n. 28/93.
ISTRUZIONI_OPERATIVE_SU_DISPOSITIVO_DGSAF_DEL_5_AGOSTO_2016.pdf23 KB
Lumpy Skin disease: definite le procedure diagnostiche
Lumpy Skin Disease: quarantena e test diagnostici