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MASSIMARIO CCEPS

Tre decisioni su mancanze disciplinari nella professione veterinaria

Tre decisioni su mancanze disciplinari nella professione veterinaria
Attenuanti, 'residente volontario' e prescrizione frettolosa. L'ultimo Massimario della CCEPS riporta tre pronunce su altrettante mancanze disciplinari in veterinaria.
Nel corso del 2015 la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie si è pronunciata su alcuni contenziosi disciplinari relativi alla professione veterinaria. La Commissione- organo di giurisdizione speciale del Ministero della Salute- può essere invocata dai Medici Veterinari per dirimere un contenzioso disciplinare con il proprio Ordine di appartenza. Il Massimario è una pubblicazione che riporta annualmente - in forma di pronuncia- i principi scaturenti dai contenziosi, dei quali non viene esposto il caso particolare.

Il Massimario del 2015, pubblicato a fine anno dal Ministero della Salute riporta tre principi/pronunce, frutto di altrettante situazioni di contenzioso in merito alla possibilità di ridurre la sanzione disciplinare, alla remunerabilità del 'residente volontario' e alla sanzionabilità di comportamenti prescrittivi non conformi alla deontologia professionale.

Circostanze attenuanti -  "Può ritenersi equo ridurre l’entità della sanzione disciplinare, richiamando il veterinario a tenere un comportamento più scrupoloso in future, analoghe circostanze, laddove risulti che l’animale non era conosciuto dalla ricorrente, non essendo la proprietaria cliente abituale del suo ambulatorio, e che il gatto era pervenuto alla visita in condizioni di salute già deteriorate".

Equa remunerazione dell’attività svolta -  È in contrasto con l’art. 23 C.d. – che impone una adeguata retribuzione del lavoro svolto – avere, in qualità di direttore sanitario di un ospedale veterinario, mancato di retribuire adeguatamente un medico veterinario (peraltro in possesso di un master e un dottorato di ricerca, abilitato e iscritto all’Ordine provinciale) per l’attività professionale da questi svolta durante l’estate
presso la predetta struttura: l’avvalersi di personale medico veterinario, anche invocando l’istituto del “residente volontario”, determina comunque l’instaurazione di un rapporto di lavoro a titolo oneroso.
Al riguardo, va evidenziato come, de iure condito, un tirocinante non possa essere considerato alla stregua di un laureato, ma è, per l’appunto, un laureando; inoltre, i cosiddetti “residenti volontari” non eseguono prestazioni, ma svolgono – senza incarichi e senza retribuzione – esclusivamente attività di formazione sul campo. Ove emerga che il sanitario, al momento dei fatti abilitato e iscritto all’Ordine, sia incaricato di eseguire prestazioni in materia clinica medica e clinica chirurgica, assistenza ai ricoverati e prelievi di materiale biologico, il rapporto tra lo stesso e l’Ospedale non può qualificarsi come tirocinio o “residenza volontaria”.

Prescrizione frettolosa e imprecisa- " La condotta del sanitario è correttamente ritenuta dall’Ordine in contrasto con il Codice deontologico dei medici veterinari, artt. 9 (“L’esercizio della professione del medico veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. Il medico veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e
impegno”) e 10 (“Il medico veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza”), laddove il sospetto di diabete mellito nell’animale sottoposto alle sue cure sia alto, e quindi in tal caso il sanitario non dovrebbe limitare la propria diagnosi alla misurazione della glicemia, ma dovrebbe associarla alla misurazione della glicosuria ed eventualmente delle fruttosamine. Inoltre, ove risulti che il ricorrente forniva la ricetta dell’insulina con prescrizione senza il calcolo matematico secondo il peso del gatto, ciò si evince come la prescrizione sia stata frettolosa ed imprecisa, nonché corredata da istruzioni incongruenti".

Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione.