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WK22U- IMPOSTE 2015

Studio di settore: novità e chiarimenti dalle Entrate

Studio di settore: novità e chiarimenti dalle Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2015. Indicazioni anche per i contribuenti forfetari. Maglie larghe del Fisco per l’accesso ai benefici del regime premiale: chi ha comunicato correttamente i dati rilevanti potrà comunque accedere alle agevolazioni se gli errori non modificano congruità, coerenza e normalità economica.
Con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2015. Nella prima parte del documento vengono analizzate le principali novità in relazione all’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2015. Tra queste si segnalano:

- l’aggiornamento delle analisi di territorialità;
- l’approvazione dei nuovi indicatori di coerenza previsti dal D.M. 24 marzo 2014;
- l’applicazione dei modelli misti ai fini dell’elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
- l’intervento di revisione congiunturale operato dal D.M. 12 maggio 2016 con l’introduzione di cinque tipologie di correttivi (interventi relativi all’analisi di coerenza economica; interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti l’indicatore “Durata delle scorte”; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali territoriali; correttivi congiunturali individuali).
La circolare offre chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.

Infedeltà e premialità- Tra i chiarimenti di maggiore interesse, nel documento di prassi si rileva un’apertura significativa sulle conseguenze dell’indicazione infedele dei dati ai fini dell’accesso ai benefici del regime premiale. Secondo le Entrate, infatti, la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità economica.
Al ricorrere di tali presupposti, pertanto, non vengono meno le condizioni che consentono ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto). Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.



Modulistica- La circolare descrive, inoltre,le novità in termini di modulistica. Da quest’anno, infatti, per alleggerire le istruzioni e agevolare l’attività degli intermediari e dei professionisti contabili, queste ultime sono state predisposte in maniera comune per i 204 modelli, relativamente ai quadri A (personale), F (dati contabili impresa), G (dati contabili lavoro autonomo), T (correttivi crisi), X (altre informazioni rilevanti) e V (ulteriori dati specifici), richiamabili per la maggior parte degli studi di settore e alle quali viene operato un rinvio all’interno delle istruzioni dei singoli studi di settore.

Regime forfetario- Il documento di prassi si caratterizza, infine, per un intervento chiarificatore sugli obblighi informativi in dichiarazione posti in capo ai contribuenti che hanno aderito al nuovo regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014.
In particolare, il comma 73 dell’art. 1, legge n. 190/2014, nel disporre l’esclusione per i contribuenti che applicano il regime forfetario dall’applicazione degli studi di settore, prevede che, con l’approvazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi di indicazione relativamente all’attività svolta.
A tal fine il quadro RS del modello UNICO 2016 include un nuovo prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi”, in merito al quale sono già state fornite precisazioni nella circolare n. 10/2016.
Al riguardo, con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 è l’Agenzia che “Tale prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il regime forfetario in argomento nel 2015, al fine di fornire all’Amministrazione Finanziaria alcuni elementi informativi dalla stessa individuati per le finalità previste dal citato comma 73. In particolare, i soggetti forfetari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta (ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi e così via) indicate nei righi da RS374 a RS378, per l’attività di impresa, ed nei righi da RS379 a RS381, per quella di lavoro autonomo. Nel caso vengano esercitate sia attività di impresa che di lavoro autonomo, dovranno essere compilate entrambe le sezioni del prospetto. (fonte)

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Chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2015, oltre ad indicazioni relative alla compilazione dei dati relativi all'attività svolta per i contribuenti interessati dal regime forfetario applicabile agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni (circolare n. 24/2016)

In Gazzetta Ufficiale l'approvazione del WK22U