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DDL LORENZIN

Ordini sanitari: svecchiare le norme del Dopoguerra

Ordini sanitari: svecchiare le norme del Dopoguerra
Si delinea in Senato la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie: approvati i primi emendamenti. L’obiettivo è di “rendere, in maniera immediata, il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell'interesse dei cittadini utenti”.
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La Commissione Igiene e Sanità del Senato - che ha da pochi giorni ripreso l’esame del Ddl Lorenzin (Norme varie in materia sanitaria)- ha iniziato le votazioni degli emendamenti al  Capo II (Professioni sanitarie)  e al Capo III (Federazioni nazionali). Gli emendamenti approvati nella seduta del 18 febbraio, con il parere favorevole del Sottosegretario Vito De Filippo, riguardano gli articoli da 3 a 8 che riordinano i compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni Nazionali, i rispettivi organi- fra cui la prevista Commissione di Albo- lo scioglimento dei Consigli direttivi, l'iscrizione e la cancellazione dall’albo.

Perchè la riforma- Il processo di riordino degli Ordini delle professioni sanitarie vuole essere “una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie”, con un “intervento diretto” di ammodernamento della normativa vigente risalente al dopoguerra (D.lvo 13 settembre 1946, n. 233, di cui il DDL Lorenzin modificherà i primi tre capi abrogandone anche le parti riscritte dal riordino). L’obiettivo del provvedimento è di “rendere, in maniera immediata, il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell'interesse dei cittadini utenti”. Si tratta, quindi- come evidenziato nella relazione illustrativa, di “un ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie in una dimensione anche globalizzata” diretta conseguenza della disciplina comunitaria che da gennaio di quest’anno ha introdotto la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale

Specificità delle professioni sanitarie- Il DDL Lorenzin è mirato al riordino degli Ordini della sanità. Si tratta di professioni, che “per la loro specificità rispetto ad altri ordinamenti professionali, richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità a tutela del diritto costituzionale della tutela della salute.

MODIFICHE AL DDL PER EFFETTO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Organizzazione territoriale- Si interviene sugli organi, disciplinandone la composizione e le relative funzioni “anche con la previsione dell'istituzione di federazioni di livello regionale”. Inoltre, in ragione dei nuovi assetti territoriali, nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province vigenti al 31 dicembre 2012 , si rende possibile- su proposta delle Federazioni nazionali d'intesa con gli ordini interessati- che un Ordine abbia  «per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche finitime». Emendamento 3.2

Trasparenza- Tra i compiti assegnati agli enti ordinistici, figura quello di assicurare un adeguato sistema di in-formazione sull’attività svolta per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione in armonia con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Emendamento 3.7 (testo 2)

Abilitazione e fabbisogno
- Gli Ordini "rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale". (Emendamento 3.10 testo 2
Inoltre partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti,con funzioni meramente consultive e pertanto non suscettibili di produrre effetti distorsivi - e partecipano (non più concorrono come nel testo originario) alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale. (Emendamento 3.9)

Cambia il giudizio disciplinare- Il DDl Lorenzin prevede la definizione di idonee procedure a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di albo cui partecipa, oltre agli iscritti all'uopo sorteggiati, anche un rappresentante estraneo alle professioni medesime, nominato dal Ministro della salute. Eliminata per effetto degli emendamenti approvati la previsione che  i componenti degli uffici istruttori non possano partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza". (Emendamento 3.12)
I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante». (Emendamento 3.20)

Votazioni- "Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale". (Emendamento 3.21 testo 2)

Scioglimento dei Consigli Direttivi- I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non più soltanto quando non siano in grado di funzionare regolarmente, ma anche "qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente». (Emendamento 3.41) Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.». (Emendamento 3.42)

Iscrizione e cancellazione dall’Albo-. E' necessaria l’iscrizione al rispettivo albo per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria. L'iscrizione è "necessaria" per l'esercizio professionale "in qualunque forma giuridica svolto".  (Emendamento 3.43) La cancellazione, tranne nei casi in cui si proceda d'ufficio, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato, oppure "dopo mancata risposta a tre convocazioni per tre mesi consecutivi». (Emendamento 3.46)

Federazione e Comitato Centrale- Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spetta il compito di coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini «su materie che, inerenti le funzioni proprie degli ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione». (Emendamento 3.59 testo 2) E inoltre di designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, oltre che "comunitario ed internazionale». (Emendamento 3.61)
Le Federazioni nazionali  «emanano il Codice Deontologico approvato dai rispettivi Consigli Nazionali e riferito a tutti gli iscritti agli ordini territoriali». (Emendamento 3.49)


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DDL 1324
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale- Titolo breve: Norme varie in materia sanitaria

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