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IL DOCUMENTO

RC: obbligo polizza e distinguo fra Ssn e llpp

RC: obbligo polizza e distinguo fra Ssn e llpp
La commissione consultiva del Ministero della Salute ha terminato lo studio sulla responsabilità civile professionale in campo medico. Le proposte in un documento per il Parlamento. Distinguo giuridico fra medici dipendenti e liberi professionisti. Obbligo di accertamento prima di risarcire la malpractice.
La commissione consultiva è stata istituita dal ministro il 26 marzo e ha concluso i lavori il 30 luglio; presieduta da Guido Alpa, la commissione ha approfondito le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. I contenuti del documento sono stati anticipati dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Il testo è stato diffuso da alcuni organi di stampa, suscitando anche le repliche del Ministro che ha precisato di non voler interferire con la Commissione Affari Sociali della Camera, impegnata sulla stessa materia. Le proposte della commissione Alpa marceranno in parallelo al Ddl sulla Responsabilità professionale in lavorazione alla Camera dei deputati e al Dpr con le Regole sui Fondi assicurativi.

Modifica della natura giuridica della RC medica- Attualmente la giurisprudenza della Cassazione attribuisce al rapporto tra medico e paziente natura di rapporto contrattuale. Ciò significa che:
-il medico risponde nei confronti del paziente per inadempimento contrattuale
-
la prescrizione dell’azione è decennale
-opera la cosiddetta inversione dell’onere della prova: non è il paziente che deve dimostrare la colpa del medico, ma il medico che ha l’onere di provare in giudizio di aver agito senza colpa.
Il documento licenziato dalla Commissione Alpa, propone invece di distinguere tra:
-medico dipendente di una struttura sanitaria. Per il medico dipendente di una struttura sanitaria (ospedale o casa di cura, pubblica o privata) e per quello convenzionato la responsabilità professionale sarà di natura extracontrattuale. Per i medici dipendenti e convenzionati l’azione risarcitoria si prescriverà pertanto in 5 anni (non in 10) e l’onere della prova della colpa graverà sul paziente.
-medico libero professionista. Per il medico libero professionista la responsabilità professionale sarà di natura contrattuale.
E' questa la più rilevante innovazione della proposta ministeriale, che si discosta dal testo base adottato dalla XII Commissione Affari Sociali; viene modificata infatti la configurazione della natura giuridica della responsabilità professionale dal punto di vista civilistico. Il testo base della XII Commissione, invece, nel configurare la natura extracontrattuale della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, configura la stessa responsabilità quale contrattuale nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata alla quale appartiene il professionista.

Assicurazioni: stretta su obbligo- La Commissione Alpa propone di rafforzare il sistema che prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione delle strutture ospedaliere pubbliche, delle strutture sanitarie private e degli operatori sanitari.

Malpractice
Viene proposta l’introduzione nell’ambito dei giudizi di risarcimento del danno derivante da malpractice, la previsione di un accertamento tecnico preventivo e di una conciliazione preventiva obbligatori. In sintesi, il paziente che intenda fare causa ad un medico dovrà obbligatoriamente attivare un procedimento in contraddittorio per l’espletamento di una perizia e soltanto all’esito di tale procedimento (e se la perizia sancirà la colpa del medico) potrà proporre azione risarcitoria. Qualora l’accertamento tecnico preventivo non sancirà la colpa medica, il paziente non proporrà alcuna azione legale. Ne conseguirà un effetto deflattivo importante per i contenziosi giurisdizionali.

Responsabilità penale del medico
-La commissione propone  una fattispecie autonoma di lesioni ed omicidio colposo per i professionisti sanitari, che risponderebbero penalmente solo per colpa grave e dolo. In tale contesto si prevede una specifica definizione di colpa grave.

Proposta infine la revisione delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, nonché delle relative disposizioni di attuazione, in ordine alle consulenze tecniche nelle controversie civili e penali in materia di responsabilità professionale sanitaria Si introdurrà un Albo di superperiti al quale i giudici dovranno attingere per le C.T.

Il testo verrà inviato alla commissione Affari Sociali della Camera che si occuperà di valutarlo. L'obiettivo è la  stesura di un documento finale entro la fine dell'anno.

pdfIL_DOCUMENTO_DELLA_COMMISSIONE_ALPA.pdf71.86 KB