• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30941
ANIMALI DA COMPAGNIA

Cascata, antibiotici e cessione: tre raccomandazioni

Cascata, antibiotici e cessione: tre raccomandazioni
Mentre in Europa si cerca un compromesso per i mille emendamenti al Regolamento sui Farmaci Veterinari, l'ANMVI ha inoltrato agli eurodeputati italiani e al Ministero della Salute un documento di proposta e di raccomandazione su tre punti chiave delle terapie negli animali da compagnia: deroga, terapie e dispensazione.
In vista dei lavori autunnali sul nuovo Regolamento europeo dei medicinali veterinari, l'ANMVI ha inoltrato oggi al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al Sottosegretario Vito De Filippo e al Direttore Generale Silvio Borrello una nota di proposte e di raccomandazioni, che esprime le istanze- e le preoccupazioni -dei medici Veterinari che si occupano di clinica e medicina degli animali da compagnia.
In quanto non produttori di alimenti, questa categoria di pazienti-animali richiede un approccio differenziato e peculiare.

Il documento inviato al Ministero della Salute- è già trasmesso agli europarlamentari italiani-  riguarda in particolare l'uso in deroga, il corretto impiego di antibiotici e chiemioterapici, la cessione del farmaco da parte del medico veterinario. Le argomentazioni e le proposte elaborate sono l’espressione di istanze avanzate della maggiore società scientifica nazionale (SCIVAC- Società Italiana Veterinari per Animali da Compagnia- Federata ANMVI) che riunisce i Medici Veterinari operanti nel settore della clinica e della medicina degli animali d’affezione.
Nel farle proprie, ANMVI auspica che il Ministero della Salute possa tenerle in considerazione nel corso dell’iter di emanazione del Regolamento europeo, in tutte le idonee sedi europee e nazionali.

  •   L’uso in deroga (cosiddetta cascata)
Non si tratta di considerare interscambiabili i medicinali umani e veterinari, ma di rendere, lasciando la precedenza al medicinale veterinario, più flessibile la progressione delle opzioni alternative. La rigidità dell’attuale articolo 10 del Decreto Legislativo 193/2006 è stata ampiamente dibattuta in questi anni, tanto da richiedere al Ministero della Salute, nel 2010, una linea guida e una maggiore elasticità.
Arrivò nel 2011 la circolare della Direzione Generale della Sanità Animale (e fu il risultato di una consultazione promossa fra i Colleghi dopo un incontro con l’allora sottosegretario Martini) che allentava le maglie, ma appunto di circolare si trattava e non di modifica legislativa.

Adesso che la materia è aperta e in via di revisione, ANMVI ritiene di condividere e sostenere presso tutti gli interlocutori, la proposta del CD SCIVAC per una modifica scientificamente e clinicamente adeguata dell’uso in deroga. Nulla che non sia già stato ampiamente dibattuto con i Colleghi, semplicemente è questo il momento di sensibilizzare i decisori politici.

L’uso in deroga, così come stabilito dalla vigente legislazione è particolarmente penalizzante per il Medico Veterinario. Esso infatti sancisce l’obbligatorietà di passare attraverso il farmaco destinato all’uso in altre specie animali, prima di poter accedere al farmaco umano o al farmaco veterinario registrato in un altro Stato dell’Unione Europea. Un tale sistema gerarchico è completamente infondato dal punto di vista scientifico. Gli animali da compagnia (in particolare cane e gatto), in quanto carnivori-onnivori, sono da un punto di vista fisiologico e fisiopatologico non equiparabili a specie erbivore come il bovino o il cavallo. Uniformare le indicazioni patologiche di un cane a quelle di un bovino non ha alcun senso scientifico (si pensi, a titolo di esempio, alle enormi differenze eziologiche e patogenetiche tra una enterite di un bovino e quella di un cane!). Inoltre, i farmaci formulati per grossi animali da reddito sono spesso in flaconi multi dose e pongono dei seri problemi di corretto dosaggio e di asepsi nel loro utilizzo improprio negli animali d’affezione, oltre che di smaltimento delle rimanenze viste le loro ampie confezioni.

La proposta
“Qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati ed idonei per il trattamento di una determinata patologia, che ovviamente avrebbero, quando disponibili, l’assoluta precedenza, il Medico Veterinario deve poter accedere all’uso in deroga.In particolare deve poter utilizzare:
a) Un medicinale veterinario autorizzato per un’altra specie animale se ritenuto idoneo allo scopo dal medico veterinario curante
b) Un medicinale autorizzato per l’uso umano
c) Un medicinale veterinario autorizzato in un altro stato membro dell’Unione Europea
d) Un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

La scelta tra una delle suddette opzioni, da intendersi non progressive, deve essere effettuata solo ed esclusivamente tenendo conto delle indicazioni terapeutiche contemplate dalla letteratura scientifica per la cura di una determinata malattia, delle caratteristiche dell’animale in cura, della via di somministrazione indicata.
E’ importante sottolineare il concetto di “idoneità” del farmaco veterinario al trattamento di una determinata patologia, a stabilire in base alle più attuali conoscenze scientifiche”.
-  Il corretto utilizzo di chemioterapici e antibiotici
-  La cessione del medicinale veterinario ai sensi della vigente normativa nazionale

  • Uso corretto dei chemioterapici-antibiotici
Il problema dello sviluppo di ceppi di germi patogeni resistenti ai comuni antibiotici è quanto mai attuale e riguarda in maniera trasversale sia la Medicina Umana che quella Veterinaria.
E’ ben documentato il fatto che alcuni germi resistenti possano determinare gravi o fatali infezioni sia nell’uomo che negli animali d’affezione. E’ anche ben documentato come le maggiori resistenze antibiotiche si siano particolarmente sviluppate in ambito ospedaliero umano e per antibiotici non utilizzati in ambito veterinario (ad esempio la vancomicina).

Un uso più corretto e scientifico dell’antibiotico terapia è comunque altamente auspicabile anche in ambito veterinario e ogni sforzo deve e dovrà essere effettuato per sviluppare una coscienza idonea ad affrontare il problema, attraverso una formazione professionale continua sull’impiego oculato e razionale degli antibiotici.
Viceversa, una preclusione preventiva nella cura degli animali da compagnia all’uso di antibiotici idonei a trattare infezioni da germi resistenti sulla precisa base dell’antibiogramma non permetterebbe di curare in maniera efficace gli animali affetti, abbandonandoli ad un destino di sofferenza ed anche di morte, e non bloccherebbe la diffusione nell’ambiente di infezioni potenzialmente pericolose anche per l’uomo.

  • Dispensazione (cessione/consegna) del farmaco veterinario in Italia

E' fondamentale che la futura legislazione comunitaria sul farmaco veterinario non pregiudichi in alcun modo, anzi salvaguardi, la previsione contenuta all'articolo 84, punto 3, del Decreto Legislativo
193/2006, attuativo della direttiva 2004/28/CE, come modificato dal Decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, poi convertito in legge), in base alla quale:
"Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda, puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate".

Si ritiene che la previsione suddetta rientri nel margine discrezionale lasciato agli Stati membri dalla proposta di Regolamento della Commissione, ai fini della disciplina, sul loro territorio, delle condizioni di fornitura dei medicinali veterinari, da parte del medico veterinario, a favore degli animali in cura.

L'ANMVI ha programmato per settembre colloqui a Bruxelles con gli eurodeputati italiani che hanno accolto le istanze avanzate nel documento. I colloqui saranno allargati ad altri settori della medicina veterinaria.