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CCNL 2015

Retribuzioni e tutele alle dipendenze dei llpp

Retribuzioni e tutele alle dipendenze dei llpp
Ecco le principali novità e nuovi minimi retributivi del CCNL 2015 per i dipendenti degli Studi professionali. Il testo integrale. Il nuovo CCNL 2015 riguarda più di un milione e mezzo di persone e prevede un aumento del minimo contrattuale media di 85 euro per gli addetti di terzo livello.

Il 17 aprile 2015 presso la sede romana di Confprofessioni è stata stipulata una nuova Ipotesi di CCNL  per i lavoratori degli Studi Professionali e delle strutture che svolgono attività professionali. L'accordo è poi stato approvato il 15 maggio scorso dalle 19 associazioni di categoria aderenti alla Confederazione fra cui ANMVI. Il nuovo Contratto Collettivo di Lavoro ha durata triennale e ha decorrenza dal 1 Aprile 2015 al 31 marzo 2018.

Le parti sociali-  A firmare il contratto come parte datoriale è Confprofessioni (Confederazione Itallana Libere Professioni); per i lavoratori le rappresentanze sindacali:  FI LCAMS - CGIL (Federazione Itallana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi), FISASCAT - CISL (Federazione Itallana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), UILTuCS - UIL (Unione Itallana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi).

Novità- Il nuovo CCNL 2015 che riguarda più di un milione e mezzo di persone, estende la copertura previdenziale anche ai titolari e collaboratori delgli studi e prevede un aumento del minimo contrattuale media di 85 euro per gli addetti di terzo livello . Viene anche regolamentato il telelavoro . Riguardo all'apprendistato è stata fissata la percentuale di conferma per gli apprendisti, che dovrà essere pari almeno al 20% per le strutture fino a 50 dipendenti e del 50% per quelle più grandi. Per la prima volta poi viene fissato il rapporto tra numero di lavoratori a tempo indeterminato e determinato. Questi ultimi potranno contare su un diritto di precedenza in caso di assunzioni stabili.

Le aree professionali alle quali si applica il CCNL (Per ogni area vengono elencati i diversi livelli di qualifica professionale):
1) Area professionale Economico-Amministrativa: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese;
2) Area Professionale Giuridica: Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente.
3) Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale.
4) Area professionale Medico Sanitaria e Odontoiatrica: Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo delta professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area.
5) Altre attività professionali intellettuali: Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.


Ferie e minimi retributivi dei dipendenti degli studi professionali:

Misura del periodo di ferie -Art. 83 -
1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di "settimana corta", dal lunedi al venerdi. Il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
2. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
 Determinazione del periodo di ferie -Art. 84 -
1. E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo i principi del D.lgs. 66/2003 in materia.
Retribuzione mensile- Art. 120 -
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salva le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare dal libro unico del lavoro nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
 Frazionamento della retribuzione - Art. 121 -
La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 108. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).
Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.
Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

I minimi retributivi relativi ai tre anni di validità del contratto
retribuzioni
Struttura del testo del CCNL
a) Campo di applicazione:
b) Sistemi di relazioni sindacali
c) Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
d) Bilateralità e Welfare
e) Tutele contrattuali
f) Classificazione del personale:
g) Assunzione
h) apprendistato
i) contratti a tempo determinato
j) Obblighi del prestatore di lavoro
k) Preavviso
l) orario di lavoro
m) telelavoro
n) Ferie permessi
o) tutela della maternità e paternità
p) Trasferte e Trasferimenti
q) malattie e infortuni
r) anzianità
s) passaggi di qualifica
t) Trattamento economico
u) risoluzione del rapporto di lavoro
v) norme disciplinari





Approfondimento a cura: Avv Rocchina Staiano per Fisco e Tasse

pdfCCNL_STUDI_PROFESSIONALI_2015.pdf535.85 KB