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IN GAZZETTA UFFICIALE

Identificazione degli equidi: prorogata l'ordinanza

Identificazione degli equidi: prorogata l'ordinanza
Prorogata di dodici mesi l'ordinanza sull'identificazione sanitaria degli equidi. In Gazzetta Ufficiale dal 10 aprile, il provvedimento dà continuità alle azioni di sanità pubblica e animale, nelle more di un nuovo regolamento comunitario e della delega al Ministero della Salute sull'anagrafe equina.

Questi i 'considerato' della nuova ordinanza 23 marzo 2015 che motivano la proroga:
-la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale;
-ai fini di tutela della sanita' e del benessere animale, continua a sussistere la necessita' di rendere disponibili ai Servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l'espletamento
delle attivita' di controllo nonche' per la gestione delle emergenze di carattere sanitario;
-permane la difficolta' di reperire nella Banca dati degli equidi detenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tutte le informazioni necessarie ad assicurare una adeguata ed efficace attivita' di epidemiosorveglianza, anche per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare;
-la Commissione europea ha proceduto ad una revisione della normativa sui metodi di identificazione degli equidi attraverso l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2015/262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 marzo 2015, n. L 59, la cui applicazione e' prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'OM del 2013 fece seguito ad una raccomandazione della Commissione Europea che invitava gli Stati Membri a controlli ufficiali particolari dopo il cosiddetto horsegate, sui prodotti alimentari commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine, nonche' controlli ufficiali su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazone.
Nel marzo di due anni fa, il Ministero della Salute integrava la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica,"BDN", con una sezione per l'identificazione degli equidi ai fini sanitari. Questa sezione è aggiornata: a) dai dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina, BDE, recuperati tramite meccanismo di cooperazione applicativa; b) dalle informazioni che il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire alla sezione stessa, ai sensi dell'ordinanza.

Identificazione sanitaria degli equidi-  Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvenga equidi di eta' superiore ai dodici mesi non ancora identificati:
a) procede all'identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico
b) rilascia la scheda identificativa , che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti;
c) registra nella sezione della BDN  i dati relativi all'identificazione dell'animale;
d) applica la specifica sanzione e prescrive al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate
Qualora il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attivita' di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati, provvede a rettificare le informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate
In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalita' e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e' registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della BDN e nella BDE.
Le disposizioni  si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell'Autorita' giudiziaria.
Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi sono a carico del proprietario.

Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi- Il proprietario degli equidi registra - entro sette giorni- nella sezione della banca dati, anche tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di quelle per le quali e' prevista la deroga di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 504/2008.
Il modello IV (decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 puo' essere prodotto anche in modalita' elettronica, utilizzando l'apposita funzionalita' presente nella "BDN".
La registrazione dei passaggi di proprieta' e' effettuata secondo le modalita' previste dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011.

Controlli sull'identificazione degli equidi al macello-L'operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell'ispezione ante mortem dell'animale, ogni informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e completa identificabilita' degli equidi e sospende la macellazione in attesa delle determinazioni del medesimo Servizio.

L'ordinanza 1 marzo 2013 era già stata prorogata dall'ordinanza 19 marzo 2014. Le misure, in scadenza il 10 aprile scorso, si applicheranno fino al 10 aprile 2016.
L'emanazione di una disciplina organica nazionale dell'anagrafe degli equidi è prevista dal Ddl Lorenzin (Norme varie in materia sanitaria), con il quale il Ministero della Salute chiede la delega al Parlamento a legiferare sulla materia. Il Ddl è fermo in Senato.