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REGOLAMENTO EUROPEO

EXPO: regole speciali per gli alimenti di origine animale

EXPO: regole speciali per gli alimenti di origine animale
Sono circa 150 i Paesi che parteciperanno a Expo 2015. Considerato che saranno introdotti nell'Unione prodotti alimentari, anche di origine animale, provenienti da paesi terzi, la Commissione ha stabilito alcune deroghe in materia di sanità pubblica e animale. Nessun prodotto non conforme potrà essere consumato e commercializzato al di fuori della manifestazione.

L'autorizzazione ad esportare prodotti di origine animale nell'Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, che tengono conto delle preoccupazioni per la sanità pubblica e animale. Non tutti i paesi partecipanti a «EXPO Milano 2015» sono tuttavia pienamente autorizzati a esportare prodotti di origine animale nell'Unione.

Pertanto il Regolamento di Esecuzione 2015/329 del 2 marzo scorso fissa alcune deroghe alle attuali condizioni sanitarie all'importazione al fine di autorizzare l'introduzione di tali prodotti esclusivamente ai fini dell'utilizzo a «EXPO Milano 2015». Il Regolamento dettaglia gli obblighi di EXPO 2015 S.p.A. e degli espositori di EXPO Milano 2015, nonchè i compiti del posto d'ispezione frontaliero di entrata e delle autorità doganali competenti; dei posti d'ispezione frontalieri competenti per i depositi doganali; dell'unità veterinaria locale Milano Città presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015 e dopo l'arrivo dei prodotti al sito espositivo di EXPO Milano 2015

I depositi doganali autorizzati sono pubblicati sul sito web ufficiale del ministero della Salute italiano.

L'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale che comportano un rischio di introduzione di malattie animali nell'Unione, come carni fresche e prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte e altri prodotti di origine animale, è autorizzata solo se sono rispettate tutte le pertinenti garanzie in materia di sanità animale previste dalla normativa dell'Unione sulle importazioni. Lo stesso vale per i prodotti di origine animale in transito nell'Unione a condizione che siano trasportati in un paese terzo. Perché ne siano autorizzati l'importazione o il transito nell'Unione, i prodotti di origine animale devono provenire dai paesi terzi espressamente elencati nella normativa pertinente in materia di sanità animale applicabile alle importazioni ed essere stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti da tale normativa. 

Per proteggere lo status dell'Unione in relazione alla sanità animale, solo i prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni dell'Unione in materia di sanità animale applicabili alle importazioni o al transito potranno essere autorizzati all'introduzione nell'Unione ai fini dell'utilizzo a «EXPO Milano 2015». Le autorità italiane devono pertanto provvedere affinché nessun prodotto non conforme sia consumato e commercializzato al di fuori di «EXPO Milano 2015».

Per garantire che i prodotti non conformi non siano immessi sul mercato dell'Unione, essi dovrebbero inoltre essere trasportati direttamente a «EXPO Milano 2015» o, se necessario per motivi logistici, trasportati in depositi doganali specificamente riconosciuti secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE per il loro magazzinaggio intermedio prima della consegna finale a «EXPO Milano 2015».

Per ridurre i rischi connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale che non soddisfano tutte le prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, è opportuno che tali prodotti siano oggetto di misure rigorose di controllo, siano rintracciabili in tutte le fasi di trasporto, magazzinaggio, consegna e smaltimento dei loro resti o rifiuti e siano utilizzati esclusivamente ai fini di «EXPO Milano 2015», di modo che si eviti la loro commercializzazione nell'Unione. Per  consentire che possano essere introdotti nell'Unione, evitando nel contempo che siano immessi sul suo mercato, tali prodotti dovrebbero essere vincolati al regime di ammissione temporanea fino a quando non siano stati consumati in loco sul sito di «EXPO Milano 2015» o fino a quando i loro eventuali resti non siano stati smaltiti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009  come materiali di categoria 1 o riesportati.

Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti di origine animale non conformi, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione  per registrare i dati pertinenti relativi ai prodotti dal momento della loro introduzione nell'Unione al momento del loro consumo sul sito espositivo di «EXPO Milano 2015» o del loro smaltimento dopo la conclusione della manifestazione. 

Al fine di informare il personale e i visitatori di «EXPO Milano 2015» dei possibili rischi derivanti dal consumo di prodotti non conformi e di garantire che tali prodotti non siano consumati e commercializzati al di fuori del sito di «EXPO Milano 2015» a causa dei rischi che possono comportare per la sanità pubblica, le autorità italiane dovrebbero segnalare che determinati prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi non rispettano le norme di sanità pubblica dell'Unione ma solo quelle del relativo paese terzo di origine e che il consumo e la commercializzazione di tali prodotti al di fuori del sito espositivo di «EXPO Milano 2015» sono vietati.
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