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CONSIGLIO DI STATO

La dignità della professione non sta nel prezzo

La dignità della professione non sta nel prezzo
Decoro e la dignità professionale non sono un parametro di valutazione deontologica della tariffa. I minimi tariffari sono vietati e non possono essere surrettiziamente reintrodotti contrapponendo la deontologia alle liberalizzazioni. Vince la linea dell'Antitrust: libertà di tariffe, sconti e offerte. La tutela del cliente è civilistica.

Perdono su tutta la linea i geologi e con loro tutti gli Ordini professionali. Il Consiglio di Stato- al quale la Corte di Giustizia Europea aveva rinviato l'annosa causa- ha sentenziato (sentenza 238/2015 del 22 gennaio scorso) che la qualità delle prestazioni professionali non dipende dall'adeguatezza del compenso al decoro professionale. Il giudice comunitario ha rinviato a Palazzo Spada il compito di stabilire se l'articolo 2233 del Codice Civile italiano- che inserisce un obbligo di "decoro" nelle tariffe, consentisse all'Ordine professionale di intervenire nella valutazione deontologica del quantum in parcella o nell'offerta.

Riunendo il quadro giuridico composto dalle liberalizzazioni nazionali, dalla normativa europea sulla concorrenza e i provvedimenti Antitrust, il Consiglio di Stato ha definitivamente tolto agli Ordini professionali ogni possibilità di questionare sulle tariffe applicate dagli iscritti sostenendo la violazione della corretta condotta deontologica.

Dopo la Legge Bersani, che ha abrogato i minimi tariffari, l'Antitrust era più volte intervenuta sostenendo l'inammissibilità di una loro reintroduzione surrettizia attraverso il parametro deontologico: non si possono fissare paletti alle liberalizzazioni, considerando indecorose o contrarie alla dignità professionali offerte "troppo basse".

Le conseguenze della sentenza sono immediate per i professionisti: gli Ordini non possono aprire procedimenti di verifica del decoro in relazione alle parcelle.  Offerte e scontistica ( e conseguenti azioni pubblicitarie) obbediscono alle norme della concorrenza e al codice del consumo; sono iniziative di tipo economico-commerciale che non possono essere contestate in quanto "indecorose". Il Consiglio di Stato mette quindi gli Ordini da parte, sottolineando che il consumatore ha specifici rimedi civilistici per tutelarsi e la qualità della prestazione non può essere verificata dall'Ordine attraverso il parametro del decoro.

Le conseguenze si estendono anche alla parificazione dei professionisti- nel diritto Antitrust- alle imprese. A legittimare i professionisti alle iniziative pubblicitarie sono gli articoli 3 del Dl 138/2011 e 4 del Dpr 137/2012. Venuto meno il «decoro» rimangono i generici divieti di concorrenza sleale (articolo 2598 del Codice civile), di pratiche commerciali scorrette (articolo 27 del Codice del consumo, Dlgs 206/2005) e di offerte basse in modo anomalo (Codice dei contratti pubblici, Dlgs 163/2006).