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MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO

Pubblicità: Antitrust interverrà sui professionisti

Pubblicità: Antitrust interverrà sui professionisti
L'Autorità Garante per la Concorrenza sottopone a consultazione il nuovo regolamento sulla pubblicità ingannevole. Giro di vite sui professionisti. Azioni mirate e dirette dell'Antitrust: dalla moral suasion alle sanzioni.
L'Antitrust ha pubblicato il nuovo  Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie; si tratta di un provvedimento che andrà a modificare gli interventi dell'Autorità in caso di azioni pubblicitarie contrarie alle norme del Codice del Consumo.

Il Regolamento- sottoposto a pubblica consultazione- riguarda in particolare la pubblicità del professionista, inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attivita' professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista"; il professionista rientra nel campo di intervento dell'Antitrust anche quando agisce da "operatore pubblicitario", cioè come  committente del messaggio pubblicitario e il suo autore (quando non identificabile, l'Antritust si rivolge al proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario é diffuso).

Dalle istanze di intervento- promosse da chiunque abbia motivo di ritenere scorretta una pubblicità- fino all'eventuale provvedimento finale, il documento - che è stato  deliberato il 7 gennaio scorso- dettaglia tutte le fasi di istruttoria, ispezioni e audizioni comprese,  fino agli impegni vincolanti in caso di dichiarata pubblicità ingannevole.

Tratto caratterizzante del Regolamento è il rapporto diretto fra l'Autorità e il professionista oggetto di istanza e di istruttoria.  Prima dell'avvio dell'istruttoria vera e propria, ad eccezione dei casi di particolare gravità, l'Autorità può invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion);

Nella comunicazione al professionista di avvio dell'istruttoria o successivamente con apposita comunicazione, l'Antitrust individua i profili di gravità e urgenza della pubblicità scorretta e assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, l'Autorità può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire memorie e ancor prima di svolgere audizioni.

Il professionista - entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, può presentare impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Al termine dell'istruttoria, in caso di illeceità del messaggio pubblicitario o della pratica commerciale, l'Antitrust può disporre dei propri strumenti di intervento, compresa la sanzione pecuniaria.