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REG. 576/2013

Nuovo Pet Passport: compilazione e deroga antirabbica

Nuovo Pet Passport: compilazione e deroga antirabbica
Il 29 dicembre entrano in vigore il Reg 576/2013 sui movimenti non commerciali degli animali da compagnia e il Reg 577/2013  sui documenti di identificazione di cani, gatti e furetti. Indicazioni ai Servizi Veterinari per una applicazione uniforme. Sollecitata la stampa dei nuovi libretti. Precisazioni sulla deroga antirabbica.

Il Ministero della Salute ha raggiunto i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali con una nota esplicativa finalizzata ad armonizzare i comportamenti soprattutto per quanto riguarda il nuovo modello di passaporto, la sua corretta redazione sulla base di indicazioni condivise con i rappresentanti delle Regioni facenti parte del tavolo permanente sul benessere animale presso gli animali d'affezione.

La nota, diffusa dal notiziario dell'Ordine dei Veterinari della Valle D'Aosta, sottolinea "la necessità di attivarsi per la realizzazione tipografica dei nuovi libretti di passaporto, al fine di effettuarne la distribuzione ai servizi veterinari delle ASL tenendo conto che i nuovi modelli dovranno essere disponibili per il rilascio a fara data dal 29 dicembre 2014. Restano ferme le misure transitorie previste dall'articolo 44 del Reg 576/2013, che non richiedono la sostituzione dei passaporti già emessi.

Deroga alla vaccinazione antirabbica - L'articolo 7 del Reg 576/2013 dispone che ciascun Paese membro possa autorizzare l'introduzione sul proprio territorio di cuccioli non vaccinati per la rabbia e che, seppur vaccinati, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione. In questo caso gli animali da compagnia se non movimentati con la madre, possono essere introdotti nel Paese che concede a tal fine la deroga, solo se scortati dalla dichiarazione (allegato I, parte I, Reg. 577/2013) del proprietario o persona autorizzata.

La posizione del Ministero della Salute- "Premesso che l'Italia sta svolgendo le opportune valutazioni sulla concessione di tale deroga per l'introduzione dei cuccioli nel proprio territorio, il passaporto così come convenuto con i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome nell'ambito del tavolo permanente per il benessere degli animali d'affezione, deve essere rilasciato ai proprietari di cani, gatti e furetti che facciano richiesta anche in assenza di antirabbica". La posizione di ciascun Paese comunitario circa la concessione o meno della deroga è verificabile anche nel sito della Commissione Europea (link).

Titolazione anticorpi per la rabbia con esiti favorevoli- L'Allegato IV del Reg 576/2013, al paragrafo 2 dispone l'esecuzione della titolazione degli anticorpi per la rabbia, con esiti favorevoli prima che l'animale da compagnia abbia lasciato l'Unione per un movimento verso un Paese Terzo diverso da quelli elencati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 e 2 del regolamento medesimo. "Tale prescrizione- spiega la nota ministeriale- è finalizzata ad evitare l'insorgenza di problematiche (verificatesi non di rado nel corso degli anni di applicazione del Regolamento 998/2003) in occasione del successivo rientro degli animali da compagnia nell'Unione Europea dai Paesi per i quali è richiesta (con determinate modalità e tempi di esecuzione) la titolazione degli anticorpi post vaccinali con esiti favorevoli per cani, gatti e furetti".

Indicazioni di compilazione- Il nuovo modello di passaporto dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- alle pagine 2 e 3 le note esplicative devono essere scritte in lingua italiana
- nella sezione III, dopo la compilazione dei campi previsti, la pagina deve essere ricoperta con una pellicola adesiva in plastica trasparente
- nella sezione IV la dicitura "Nome del Veterinario autorizzato" deve essere sostituita con "Servizio Veterinario Ufficiale"
- nella sezione V devono essere predisposte due pagine per la registrazione dei trattamenti antrabbici e le etichette dei vaccini devono essere ricoperte con una pellicola adesiva in plastica trasparente
- nella sezione VI dopo la dicitura "Veterinario autorizzato" andrà aggiunta la specifica "Veterinario Ufficiale/Veterinario LP" e relativo numero di iscrizione all'ordine, in quanto il prelievo per la titolazione e la successiva registrazione possono essere effettuati anche da medici veterinari libero professionisti.


Gli effetti legislativi dei due provvedimenti in vigore dal 29 dicembre prossimo, saranno anche di abrogare il Reg. 998/2003 che aveva introdotto e disciplinato fino ad oggi il pet passport e le Decisioni 2003/803/CE, 2004/839/CE, 2005/91/CE.

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