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ANAGRAFE

Precisazioni sui gatti e sul ruolo dei veterinari privati

Precisazioni sui gatti e sul ruolo dei veterinari privati
Il divieto di vendita si applica solo agli animali non identificati e non registrati secondo l'Accordo 21 gennaio 2013, "quindi per quanto riguarda i gatti non si applica a quelli di proprietà per i quali continua a permanere la volontarietà dell'iscrizione in anagrafe". I liberi professionisti sono "incaricati di un pubblico servizio".

I chiarimenti sono arrivati dal Ministero della Salute in risposta alla struttura veterinaria dell'Assessorato alla Sanità del Veneto. A fine luglio, la circolare ministeriale è stata trasmessa a tutti i Servizi Veterinari delle Regioni, con la raccomandazione a queste ultime "di rendere più esplicito nelle proprie leggi di recepimento l'obbligo di identificazione e registrazione per i gatti delle colonie e il divieto di vendita e di cessione degli animali privi di tale requisito".

I gatti- il Ministero chiarisce che l'Accordo 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione prevede la possibilità- su base volontaria di far identificare e registrare i gatti entro il secondo mese di vita mediante l'applicazione del microchip, mentre stabilisce l'obbligo di identificazione e iscrizione per igatti delle colonie feline al momento della sterilizzazione".
Pertanto, il  divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, si applica solo agli animali non identificati e non registrati secondo l'Accordo, "quindi - precisa il Ministero- per quanto riguarda i gatti non si applica a quelli di proprietà per i quali continua a permanere la volontarietà dell'iscrizione in anagrafe".

Leggi regionali più esplicite- In considerazione dei dubbi sollevati, la nota ministeriale invita le Regioni a rendere più esplicito nelle proprie leggi di recepimento l'obbligo di identificazione  e registrazione per i gatti delle colonie e il divieto di vendita e cessione degli animali privi di tale requisito.

I liberi professionisti- In merito agli adempimenti che competono ai medici veterinari liberi professionisti (punto 2. lettera b) dell'Accordo), la nota ministeriale aggiunge che le Regioni, nel recepimento, devono garantire che l'applicazione sia effettuata esclusivamente dai medici veterinari ufficiali o dai medici veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere alla anagrafe regionale degli animali di affezione; "questi ultimi per questa specifica funzione sono incaricati di un pubblico servizio perchè analogamente al veterinario ufficiale provvedono a un adempimento prescritto dalla legge"- prosegue la nota che conclude "Si ritiene pertanto che le motivazioni addotte dalle Associazioni di veterinari, legate all'ipotetica violazione del segreto professionale e del rapporto fiduciario professionista non abbiano fondamento, anche in considerazione della loro derogabilità di fronte alla legge. Infatti, è lo stesso codice deontologico della FNOVI che all'articolo 15 impone al medico veterinario l'obbligo del segreto professionale, fatti salvi i casi previsti dalla legge".

pdfNOTA_MINSAL_CHIARIMENTI_REGISTRAZIONE_CANI_E_GATTI.pdf127.45 KB (Nota, protocollo 0016240 del 31 luglio 2014)