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CIRCOLARE MINSAL

Linee guida sulla protezione all'abbattimento

Linee guida sulla protezione all'abbattimento
La Direzione generale della sanità animale ha emanato delle Linee guida per l'applicazione del  Regolamento 1099/2009 in vigore dal 1 gennaio 2013. Si definiscono, fra gli altri, i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte e il percorso formativo per raggiungere le competenze e l'idoneità previste del Regolamento.
Il documento, dettaglia inoltre le procedure operative standard e istituisce  presso il Ministero dellaSalute "il punto di contatto" attraverso il quale le Autorità competenti potranno contattare al seguente indirizzo di posta elettronica "contact-point-slaugther.dgsafv@sanita.it l'Autorità Centrale. Tale punto di contatto fungerà da supporto scientifico e  avrà lo scopo di condividere con la Commissione europea e con i punti di contatto degli altri Stati membri, le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche da adottare in relazione all'attuazione del regolamento.

Percorso formativo- In applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del regolamento, le specifiche operazioni di "macellazione" (definita come "l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana"), ovvero maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell'efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi prescritti da riti religiosi, devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del "certificato di idoneità" di cui all'articolo 21 del regolamento.
Il Ministero della Salute, in considerazione di tale obbligo, ha ritenuto necessario elaborare un percorso formativo in attuazione del Regolamento, la cui organizzazione è stata affidata, in forza dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento, al CreNBA.

Percorso formativo 'semplificato'- Secondo quanto previsto all’articolo 21, comma 7, si riconoscono equivalenti ai certificati di idoneità previsti dal Regolamento, gli attestati di idoneità/formazione già rilasciati dall’autorità competente a seguito dello svolgimento di appositi corsi di formazione eseguiti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 del D.Lvo 333/1998.  Il rilascio del certificato di idoneità per i possessori dei sopraccitati attestati di cui al D.Lvo 333/1998 deve comunque essere subordinato alla frequentazione di un apposito corso di formazione a distanza "semplificato" (FAD, senza pratica ed esame), specificatamente realizzato dal CreNBA e, dallo stesso, reso fruibile. In alternativa al corso FAD "semplificato" può essere realizzato un corso "frontale semplificato".

Il rilascio del certificato d'idoneità deve avvenire seguendo la procedura on-line predisposta dal CreNBA. Tale procedura rende disponibile il format del certificato, ne assicura la numerazione e ne cura il mantenimento in archivio. Le AA.SS.LL. devono acquisire le credenziali di accesso al sistema tramite contatti diretti con il CreNBA.
Nel caso di corsi di formazione non organizzati direttamente dalle ASL, tutti coloro che avranno superato il test finale riceveranno dall'Organismo che ha effettuato il corso di formazione, un attestato di frequenza e/o superamento del corso con il quale richiederanno al Servizio veterinario della ASL il rilascio del certificato.

Responsabile della tutela del benessere animale- Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di 1000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 150.000 volatili o conigli, così come definite all'articolo 17, comma 6 del Regolamento, hanno l'obbligo di garantire la presenza di una persona Responsabile della tutela del benessere animale (paragrafo 9 delle linee guida). Questo ultimo ha il compito di garantire che le varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento) siano condotte nel rispetto del benessere animale. Deve altresì  obbligatoriamente acquisire il certificato di idoneità del regolamento, attraverso un percorso formativo "completo" (teorico, pratico e con esame finale), facendo riferimento alle specie animali macellate nello stabilimento di macellazione dove opera in qualità di responsabile del benessere.
Ai fini dell'acquisizione del certificato d'idoneità da parte di questa figura, senza che vi sia la necessità di frequenza ad alcun corso di formazione, si riconoscono come equipollenti i seguenti
titoli:
1) diploma di laurea in Medicina veterinaria;
2) diploma di laurea in Scienze delle produzioni animali.
L'idoneità di eventuali altri titoli da considerarsi equipollenti ai sopraccitati diplomi di laurea sarà valutata dal Ministero della Salute di concerto con il CreNBA.

Tenuta dei registri-
Ogni azione correttiva, adottata dal responsabile della tutela del benessere animale, necessaria a garantire il rispetto del benessere animale deve essere documentata, registrata, conservata per
almeno un anno, e messa a disposizione su richiesta dell'Autorità competente che effettua i controlli.

Deroghe- Il regolamento prevede deroghe e limitazioni di applicazione dei dispositivi normativi, che vengono dettagliati nella linea guida ministeriale, incluse le deroghe specifiche per i casi in cui non è previsto lo
stordimento oppure il possesso del certificato di idoneità (ma è previsto il possesso di un livello adeguato di competenza) oppure non è previsto il possesso né del certificato di idoneità né di un livello adeguato di
competenza.

Definizioni e  differenze relative all'abbattimento di emergenza e alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello:
a) Abbattimento di emergenza- Qualora gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare ulteriori sofferenze, possono essere sottoposti ad abbattimento d'emergenza anche dal proprietario
dell'animale, direttamente in allevamento effettuando lo stordimento. Solamente in circostanze eccezionali come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee è possibile effettuare l'abbattimento d'emergenza escludendo lo stordimento. La carcassa di tale animale non potrà essere destinata al consumo umano ma dovrà essere smaltita come sottoprodotto di origine animale, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009.
b) Macellazione d'urgenza al di fuori dal macello - Gli animali che presentano lesioni o patologie dovute ad eventi tali da renderli inidonei al trasporto, così come definito dal Regolamento (CE) 1/2005, al fine di evitare ulteriore sofferenza, possono essere sottoposti alla macellazione in allevamento, come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, Allegato III, Sezione I, Capitolo VI. Tale operazione dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (CE) 1099/2009, da personale qualificato in possesso del certificato di idoneità.

Macellazioni rituali- Le macellazioni rituali hanno luogo esclusivamente all'interno di uno stabilimento di macellazione, previa istanza obbligatoria presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente. Per essere approvata da parte dell'autorità competente, la macellazione prescritta da riti religiosi senza stordimento preventivo, deve essere praticata nella maniera più idonea e deve rispettare determinati obblighi:
1. l'operatore che effettua la pratica della jugulazione (dissanguamento) deve disporre del certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21 del regolamento;
2. la macellazione rituale dei ruminanti dovrà essere effettuata prevedendo una immobilizzazione individuale e meccanica. Non è ammessa l'immobilizzazione manuale per la contenzione dell'animale. L'eventuale utilizzo della corda (usata come capezza) per bloccare i movimenti della testa può essere consentita solo se associata ad un valido contenimento meccanico del corpo dell'animale;
3. l'operatore addetto a praticare tale macellazione dovrà effettuare controlli sistematici su tutti gli animali per verificare l'assenza dei "segni di coscienza o sensibilità" nel periodo compreso tra l'esecuzione del taglio fino al completo dissanguamento; solamente dopo aver accertata la totale incoscienza o insensibilità l'animale potrà essere liberato dal sistema di immobilizzazione;
4. per ogni animale dovranno essere effettuati controlli sistematici per determinare anche l'assenza dei "segni di vita" prima di procedere alle successive fasi di preparazione;
5. nel caso in cui, durante lo svolgimento delle macellazioni rituali, gli animali presentino ancora segni di vita è necessario prevedere idonee misure da applicare immediatamente per evitare inutili sofferenze. In tali casi, è altresì necessario sottoporre ad un'attenta valutazione le operazioni di abbattimento, al fine di individuare le cause all'origine di tale carenza e le modifiche da apportare.

Attività di controllo
- L'attività di controllo dovrà essere effettuata obbligatoriamente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della valutazione del rischio.
Entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni e le Provincie Autonome dovranno provvedere ad inoltrare all'ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute una rendicontazione annuale riassuntiva delle attività di controllo effettuate nel corso dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modulo rendicontativo (Allegato X)

Attività di spopolamento- In caso di focolai di malattie infettive animali per le quali è previsto l'obbligo di abbattimento in allevamento (spopolamento), l'autorità competente responsabile di eseguire tale operazione è l'autorità sanitaria territorialmente competente che dovrà elaborare in anticipo un piano d'azione nel quale saranno indicati i metodi di stordimento e abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme di benessere animale stabilite dal suddetto regolamento. Nella predisposizione di tale piano d'azione si dovrà tener conto anche delle opportune azioni
(proporzionali ed efficaci) da intraprendere sulla base della localizzazione e della dimensione del focolaio di malattia. Al fine di uniformare e agevolare l'elaborazione di procedure operative standard da parte delle
Autorità sanitarie si riportano nell'allegato V delle linee guida le indicazioni necessarie.


pdfLINEE_GUIDA_MINISTERO_DELLA_SALUTE_REG_1099.pdf4.34 MB

Elenco degli Allegati

ALLEGATO I- Disposizioni transitorie
ALLEGATO II- Percorso di formazione del personale ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CE) 1099/2009
• Formazione del Veterinario Responsabile Scientifico (formazione di I° livello)
• Formazione del personale addetto all'abbattimento (formazione di II° livello), durata e argomenti dei corsi
• Esaminatori ed esame finale dei corsi
• Materiale didattico
ALLEGATO III - Modalità di rilascio del certificato di idoneità ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Regolamento (CE) 1099/2009
ALLEGATO III A-
ALLEGATO IV- Manuale di guida delle buone pratiche di macellazione
ALLEGATO V - Spopolamento (abbattimento animali in allevamento per malattie infettive e diffusive)-
ALLEGATO VI- Check-list per i controlli ufficiali del benessere animale durante l'abbattimento degli animali da pelliccia, ai sensi del Regolamento (ce) 1099/2009
ALLEGATO VII - Istanza per l'autorizzazione a macellare ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Regolamento (CE) 1099/2009
ALLEGATO VIII - Parere favorevole per la macellazione secondo il rito religioso
ALLEGATO IX - Check-list per la verifica del benessere animale alla macellazione, ai sensi del Regolamento (CE) 1099/2009
ALLEGATO X - Modulo rendicontativo del controlli ufficiali per la verifica del benessere animale alla macellazione, ai sensi del Regolamento (CE) 1099/2009