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DEBUTTO SOFT?

Spesometro, tante domande qualche risposta

Spesometro, tante domande qualche risposta
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha annunciato un debutto soft per lo Spesometro 2013: i ritardi e gli errori formali saranno tollerati. Sfuma l'ipotesi della proroga a febbraio. Errori nel modello. Istruzioni per Spesometro e POS. Chiarimenti dal consulente fiscale ANMVI. Si attende una nuova circolare dalle Entrate.
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Durante un incontro con gli imprenditori campani presso la Confindustria di Salerno, Attilio Befera ha spiegato i motivi della versione soft dello Spesometro 2013. Vista la pubblicazione tardiva del modello polivalente (10 ottobre) rispetto alla scadenza fissata (12 novembre per i soggetti mensili e 21 novembre per i soggetti trimestrali) dovranno essere considerati i problemi legati all'aggiornamento del software. "Gli estremi per la richiesta di una proroga ci sono- osserva il consulente fiscale ANMVI Giovanni Stassi- visto che le specifiche tecniche sono state emanate solamente il 2 agosto 2013 insieme con l'approvazione del modello per la trasmissione".
Quest'ultimo peraltro è stato diffuso solo da pochi giorni e - malgrado le istruzioni- sta complicando la vita dei professionisti. Ecco qualche chiarimento fornito dal consulente ANMVI in risposta ai dubbi manifestati dai medici veterinari.

Clienti stranieri- Il codice fiscale dei cittadini residenti all'Estero non si può ricavare dal  software gratuito che permette di calcolare solo il codice fiscale di soggetti residenti in Italia. "In ogni caso - precisa Stassi- come chiarito dal provvedimento Agenzia Entrate n. 94908 del 2 agosto 2013, per i soggetti non residenti nel territorio italiano e privi di codice fiscale è sufficiente indicare: 
-per le persone fisiche: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale.
-per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza".

Clienti italiani- Il Codice fiscale, conoscendo nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente, si può ricavare con qualsiasi programmino scaricabile da internet, " ma il risultato- avverte Stassi-
non è certo al 100%. Se però non c'è altra soluzione ..."

Errori tollerabili? In attesa di una comunicazione ufficiale, gli errori tollerabili dall'Agenzia delle Entrate, secondo la stampa economic aspecializzatapotrebbero essere quelli di cui non si discute la buona fede: ritardo di pochi giorni nell'invio della comunicazione rispetto alle scadenze del 12 e 21 novembre; errori nell'indicazione del numero di operazioni attive o passive aggregate da inserire nel quadro FA o SA; l'assenza di date precise (inizio e fine periodo) se la comunicazione viene presentata dall'erede del contribuente o dal curatore; l'indicazione di operazioni escluse dalla comunicazione perchè "sotto soglia".

Sanzioni- "E' confermato che le sanzioni applicabili nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri sono quelle stabilita dall'art. 11 del DLgs. 18.12.97 n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro)". È ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo (pari ad euro 86), ex art. 16 co. 3 del DLgs. 18.12.97 n. 47258. "In altre parole - conclude Stassi- ove l'ufficio emettesse un atto di irrogazione sanzioni si chiuderebbe il tutto con 86 euro".
Se sugli errori formali l'Agenzia delle Entrate chiuderà un occhio, sui casi particolari le sanzioni potrebbero variare da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

Anche lo spesometro contiene errori- Il Sole 24 Ore ha fatto le pulci al modello polivalente. La modalità di esposizione delle operazioni, il contribuente può scegliere l'invio dei dati o in forma analitica o in forma aggregata per singola controparte. In quest'ultimo caso andranno compilati i quadri "FA" o "SA" indicando, all'interno di ciascun rigo, anche il numero di operazioni aggregate: si presume non dovrebbe dar luogo a sanzioni un errore in tal senso, che si ritiene di carattere meramente formale. All'interno del quadro "FA", peraltro, risulta esservi un errore di dicitura nel campo ove va inserita partita Iva o codice fiscale, che potrebbe essere fuorviante: viene infatti indicato che si tratta delle informazioni relative al cliente, anziché, di quelle della "controparte", visto che il singolo rigo può raccogliere anche le operazioni passive.

La questione del codice fiscale- E' sempre il direttore  Befera a far notare che gli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (carte di credito e carte di debito) sono già tracciate, mentre l'unico caso in cui si potrebbero rilevare dei problemi nella tracciabilità si ha con l'acquisto fatto in contanti. Ecco allora l'obbligo di comunicazione dei dati fiscali per ogni acquisto superiore alla soglia dei 3600 che tuttavia risulta gravoso. Per questo motivo il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato al quotidiano Il Foglio:''Proporremmo probabilmente questa modifica normativa.

Spesometro e POS- Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato un provvedimento relative alle specifiche tecniche per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA, regolate con moneta elettronica, operazioni rilevanti a fini IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.