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COMPRAVENDITA

L'allevatore risarcisce anche le spese veterinarie

L'allevatore risarcisce anche le spese veterinarie
"Nel caso in cui si rivela malato l'animale venduto dall'allevamento al consumatore che intende impiegarlo nella partecipazione a competizioni il primo deve rifondere al secondo le spese per il deprezzamento dell'animale e le cure mediche necessarie, presenti e future". 

E' la massima con cui un Giudice di Pace ha chiuso una caso di compravendita di un doberman con "rogna rossa". Con sentenza 250/13, depositata il 7 luglio dal Giudice di pace di Macerata, un allevatore è stato condannato a risarcire  l'acquirente di un cane di razza dobermann, acquisatato per fini agonistici e risultato "neanche un mese dopo dall'acquisto affetta dalla malattia Demodex canis, malattia della "rogna rossa", che causa evidenti lesioni cutanee che non permettono al cane di partecipare a gare cinofile".

Il CTU- si legge in sentenza -ha determinato che si tratta di una vendita di cane "con vizi"; peraltro anche un altro dobermann acquistato nello stesso allevamento e facente parte della stessa cucciolata è risultato affetto dalla stessa malattia. "Appare quindi verosimile che quando è stato venduto il cane era già affetto dalla stessa malattia".

In base all'articolo 132, comma 3, del decreto legislativo 206/2005, (Codice del Consumo) trattandosi il cane di un bene mobile, e di una compravendita tra un professionista e un consumatore, i vizi di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene si presume esistessero già a tale data, salva la prova contraria. "Prova che non è mai stata fornita da parte convenuta".

Il CTU ha determinato che il deprezzamento del cucciolo va da 500 a 1000 euro e ha stimato spese mediche veterinarie sostenute per 240 euro e spese future necessarie per curarlo pari a circa 1560 euro.

Il deprezzamento del cucciolo, che non potrà mai partecipare alle gare cinofile per le quali era stato espressamente comprato, è stato conteggiato dal Giudice in 1000 euro, il quale ha anche ritenuto di aggiungere le spese veterinarie per complessivi 2800 euro.

Nessuna somma può, invece,  essere risarcita per danno morale "poichè non si verte in ipotesi di reato".

Articolo 132 Codice del Consumo

1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.