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DISPENSAZIONE

Confezione chiusa: decide il veterinario come registrarla

Confezione chiusa: decide il veterinario come registrarla
Come registrare i farmaci veterinari ceduti per la terapia di animali non produttori di alimenti? Il Ministero chiarisce il nuovo articolo 84: lo scarico delle confezioni non avviate è assolto "annotando le relative operazioni mediante uno strumento di registrazione stabilito dall'interessato". Ad esempio "un registro informatizzato".
La Legge Balduzzi, in vigore dal novembre scorso, ha modificato l'articolo 84 del Decreto Legislativo 193/2006 consentendo al medico veterinario di consegnare al proprietario o all'allevatore di "animali non destinati alla produzione di alimenti le confezioni di medicinali della propria scorta che non sono state ancora aperte".

Scorte con medicinali 'solo' per animali non produttori di alimenti- Il nuovo articolo 84 stabilisce per i medici veterinari che intendono avvalersi di questa facoltà lo scarico delle confezioni cedute per l'avvio e il proseguimento della terapia. Alla norma, salutata favorevolmente dal Ministro della Salute Renato Balduzzi, ha fatto seguito una nota di chiarimenti della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari nella quale si legge che gli adempimenti di scarico "saranno assolti annotando le relative operazioni mediante uno strumento di registrazione stabilito dall'interessato (ad esempio un registro informatizzato)".Questo nel caso in cui le scorte siano costituite solo da medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia.

Scorte con medicinali 'anche' per animali da reddito. La nota ministeriale, infatti, evidenzia il distinguo fra animali da reddito e da compagnia, precisando che "per quanto riguarda lo scarico dei medicinali sopracitati, se il medico veterinario detiene anche scorte di medicinali destinati ad animali da reddito, esso avverrà secondo le modalità previste per questi ultimi". ( obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari) del decreto legislativo 158/2006 di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.

Il chiarimento, firmato il 24 dicembre dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, è stato indirizzato – oltre che alle organizzazioni veterinarie- agli Assessorati Regionali, al Nucleo Centrale dei Carabinieri per la tutela della salute. In indirizzo anche allevatori e sigle farmaceutiche.

La modifica all'articolo 84 del Decreto Legislativo 193/2006 è frutto di un emendamento presentato dall'On Gianni Mancuso su sollecitazione dell'ANMVI che da tempo chiedeva che per gli animali da compagnia fosse consentita la dispensazione per il proseguo e completamento della terapia. In fase di approvazione parlamentare, l'emendamento è stato integrato dai relatori del provvedimento con la previsione di una modalità di registrazione della cessione. Il Ministero della Salute ha ora chiarito come assolvere questo adempimento.

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