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DAL 1 LUGLIO 2018

Echinococcus multilocularis, misure di protezione in quattro Paesi

Echinococcus multilocularis, misure di protezione in quattro Paesi
Ai cani che entrano in Finlandia, Irlanda, Regno Unito e Malta, dal 1 luglio 2018 si applicherà il regolamento (UE) 2018/772.

L'ha stabilito la Commissione Europea, allo scopo di "evitare interruzioni nell'applicazione delle misure sanitarie preventive". La Commissione- su domanda di questi stessi Paesi- ha dato il via libera all'applicazione, in tutto il loro territorio, delle misure previste dal Regolamento (UE) 2018/772 per prevenire l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani: il proprietario di cani introdotti in Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito dovranno garantire che gli animali sono stati sottoposti a un trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis

Per poter applicare il Regolamento 2018/772, Malta ha documentato alla Commissione Europea che l'infezione dal parassita Echinococcus multilocularis non si è stabilita in virtù dell'assenza di volpi comuni selvatiche in tutto il suo territorio; mentre Finlandia, Irlanda e Regno Unito- dove sono presenti ospiti definitivi selvatici suscettibili (volpi comuni) di ospitare il parassita Echinococcus multilocularis - hanno dimostrato che non è stata registrata la presenza dell'infezione dal parassita in tali animali. Dal 1 gennaio 2012, Finlandia, Irlanda e Regno Unito hanno infatti attuato programmi di sorveglianza specifici dell'agente patogeno nelle loro popolazioni di volpi comuni; ogni caso di infezione è soggetto all'obbligo di notifica secondo le normative nazionali di questi paesi.

Il proprietario di cani introdotti in Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito dovranno garantire che gli animali sono stati sottoposti a un trattamento contro il parassita Echinococcus multilocularis presente nell'intestino allo stato adulto o larvale. Il trattamento è somministrato entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista del cane e consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale "che contiene una dose adeguata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, si sono rivelate in grado di ridurre con un'efficienza almeno pari a quella del praziquantel le quantità di parassita Echinococcus multilocularis presenti allo stato adulto o larvale nell'intestino dei cani e al quale è stata concessa un'autorizzazione all'immissione in commercio".

Il trattamento previsto è certificato dal veterinario che lo somministra -nella parte riservata a tal fine del passaporto- o da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di provenienza, oppure da un veterinario autorizzato, e successivamente convalidato dall'autorità competente del territorio o del paese terzo di provenienza.

Prevenzione contro Echinococcus multilocularis nei cani