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MULTATA PER UNA EMERGENZA VETERINARIA

MULTATA PER UNA EMERGENZA VETERINARIA
Oltrepassare i limiti di velocità per portare un cane agonizzante in sala operatoria non è scusabile. Per questo una veterinaria livornese dovrà pagare una multa per violazione del Codice della Strada. Lo ha deciso la Cassazione. ANMVI: ripensare lo "stato di necessità" anche rispetto al ruolo del veterinario.

Correre alla guida dell'auto per mettere in salvo un cane agonizzante in sala operatoria non trova giustificazioni né nel Codice della Strada né nel nostro ordinamento. Per questo una veterinaria livornese dovra' pagare una multa per eccesso di velocita'.


Lo ha deciso la Cassazione (Seconda sezione civile - sentenza 22365) che ha accolto il ricorso del ministero dell'Interno contro l'annullamento di una multa per eccesso di velocita' concesso dal giudice di Pace di Cecina, nel dicembre 2004, ad una veterinaria che aveva appunto superato i limiti di velocità "per potere arrivare in ambulatorio il prima possibile per salvare un cane da un pericolo grave non altrimenti evitabile".
Secondo il Giudice di Pace alla veterinaria doveva essere applicata l'"esimente" per avere agito in stato di necessità, avendo violato il Codice della Strada per salvare un "essere vivente". La Suprema Corte ricorda che "lo stato di necessita' e' riferito esclusivamente al danno grave 'alla persona' e dunque agli esseri umani, non a qualunque essere vivente, compresi gli animali, come erroneamente ritenuto dal Giudice di pace".


Lo "stato di necessità" è stato recentemente negato dalla Cassazione nei confronti degli animali, in occasione di circostanze diverse, ma che hanno permesso di conoscere l'orientamento della Corte Suprema in materia.
Allo stato di necessità si può appellare invece un medico, come già chiarito dai legali dell'ANMVI per circostanze analoghe: è pacifico che il medico che violi il limite di velocità per soccorrere una persona potrà con successo invocare l'art. 54 c.p. 2° comma quale causa che esclude la punibilità dell'illecito amministrativo. Inoltre, nel Diritto, anche l'omissione di soccorso è riferita alle persone e non agli animali.


C'è poi un risvolto deontologico e di responsabilità professionale che la Corte non considera: stando alla sentenza infatti, come causa esimente della responsabilità e/o punibilità amministrativa (e penale) non può  intendersi il dovere di un veterinario di prestare con diligenza e perizia la propria opera professionale. Ciò malgrado il Codice Deontologico ( Art. 18 - Dovere di assistenza) in base al quale "il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza".


Sullo "stato di necessità" è in via di elaborazione una proposta di legge, a cura dell'intergruppo parlamentare che si occupa di legislazione in materia di tutela animale. Alla LAV, che è promotrice della proposta, l'ANMVI ha suggerito di considerare i casi in cui il medico veterinario deve recare con urgenza dal paziente. Un altro problema, particolarmente avvertito dai proprietari e dalla professione è quello della sosta di emergenza. Al di là della buona volontà di alcuni Comuni, non esiste una regolamentazione generale ed uniforme che ammetta la sosta per urgenze in prossimità di una struttura veterinaria. La proposta dell'ANMVI alla LAV e all'intergruppo parlamentare è di individuare uno strumento legislativo che consenta di colmare questo vuoto regolamentare, a partire almeno dai pronto soccorso veterinari e dalle strutture con reperibilità 24hsu24.