REGISTRO STUPEFACENTI E CAMBIO TITOLARE
In base al DPR n. 309/90 (Testo Unico degli stupefacenti), i direttori sanitari e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie, conservano il registro speciale per due anni dal giorno dell'ultima registrazione. I registri di carico e scarico decaduti devono essere conservati fino alla loro scadenza e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
Il Testo Unico non contiene invece previsioni in caso di passaggio di titolarità. La Direzione Generale della Sanità Animale è intervenuta con una nota del 5 agosto scorso in cui "ritiene che la responsabilità di tali documenti, essendo dalla legge attribuita ad una persona fisica sia esclusivamente personale e quindi non cedibile. Pur in assenza di una specifica previsione normativa, non appare congruo affidare quindi la responsabilità della conservazione di tali documenti ad un soggetto che non ne è giuridicamente responsabile".
"Neppure appare giustificata la prassi - prosegue la nota- che il titolare uscente conservi tale documentazione presso il proprio domicilio, rendendone difficoltosa una eventuale consultazione agli organi di vigilanza. Ai fini della verifica si ritiene corretta la possibilità di redigere un verbale di ritiro della documentazione con contestuale certificazione delle giacenze, da conservarsi da parte del cedente e del subentrante. Sarà cura del veterinario cedente provvedere alla chiusura del registro con l'indicazione delle giacenze finali".
Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della Salute è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento in entrata e in uscita dalle stesse sostanze o medicinali.
Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
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