COMPRAVENDITA DI CANI, UNA SENTENZA A PALERMO
La mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell'animale, nel termine di otto giorni dalla scoperta è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. A chiarirlo è stato il giudice di pace di Palermo con sentenza del 9 marzo 2010.
Al centro del caso la risoluzione contrattuale per la morte di due cuccioli di rottweiler a causa di una gastroenterite emorragica con restituzione di quanto pagato per l'acquisto.
La sentenza chiarisce che l'acquisto di animali rientra nelle disposizioni del codice civile relative alla compravendita di beni, per cui è possibile applicare le disposizioni sulla garanzia per vizi della cosa venduta. D'altro canto, l'articolo 1496 del codice civile stabilisce che nella vendita di animali la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta.
E, si legge in sentenza, nella vendita di animali si possono definire vizi i difetti, le patologie o le malattie che compromettono la funzionalità dell'animale o ne diminuiscono il suo prezzo. I vizi coperti da garanzia devono essere preesistenti al momento della vendita, o insorti dopo, ma derivanti da cause preesistenti, nonché occulti e gravi. Il legislatore stabilisce, dunque, termini temporali circoscritti entro cui poter ottenere la risoluzione contrattuale o la riduzione del prezzo: otto giorni dalla scoperta dei vizi e, comunque, un anno dalla con segna del bene. Pertanto ricorda il giudice di pace di Palermo, la mancata o intempestiva denunzia dei vizi della cosa venduta nel termine fa decadere il diritto alla garanzia.
Delicato è, quindi, il problema del momento dal quale decorre il termine di decadenza. Secondo la Cassazione, pronunciatasi su casi analoghi, se il vizio non è obiettivamente riconoscibile al momento della conclusione del contratto, la decorrenza deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dello stesso, non essendo sufficiente il semplice sospetto (sentenze 797/65 e 11452/00).
Infine, nell'assunto del giudice di pace palermitano, la denunzia dei vizi della cosa venduta «non richiede speciali formalità né formule sacramentali e può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione» (Cassazione n. 539/86) e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica (in tal senso le sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 328/91). Non solo. La denuncia non deve essere in forma analitica o specifica, con precisa indicazione dei difetti riscontrati, ma può anche essere sommaria, salvo precisare in un secondo tempo la natura e l'entità dei vizi (Cassazione, sentenza 1602/69).
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